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CANTONEIl Cantone introduce i salari minimi nella vendita e nell'industria dell'elettronica

16.01.13 - 13:40
Il salario minimo sarà di 3000 franchi al mese
Foto d'archivio tipress
Il Cantone introduce i salari minimi nella vendita e nell'industria dell'elettronica
Il salario minimo sarà di 3000 franchi al mese

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha dato ascolto alle proposte formulate dalla commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione delle persone. Il Governo ha adottato tre contratti normali di lavoro con salari minimi vincolanti nei seguenti settori, dove i controlli del mercato del lavoro hanno evidenziato delle situazione di dumping salariale.

Come ci ha spiegato la signora  Lorenza Rossetti, Capo dell’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, nei settori della fabbricazione di apparecchiature elettriche e nella fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, il salario minimo sarà di 17,30 franchi all'ora per personale non qualificato, che corrisponde a un salario mensile di 3000 franchi per una settimana di 40 ore.
 
Per quanto riguarda il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti) il personale non qualificato riceverà 17,30 franchi all'ora. 18 franchi e 55 centesimi per i dipendenti con tirocinio di 2 anni e 19,70 all'ora per quei dipendenti che hanno una formazione triennale.

Salari minimi che entreranno in vigore a partire dal 1° aprile del 2013 e avranno validità di due anni nei due rami industriali e di un anno nel settore della vendita. Vi è la possibilità di ricorrere al Tribunale federale. Su questa opzione già qualche mese fa il direttore degli industriali ticinesi, Stefano Modenini, aveva espresso l'intenzione di ricorrere in quanto timoroso di una perdita di competitività dell'industria ticinese.

Lo scorso 20 novembre, sempre su proposta della Commissione tripartita, il Consiglio di Stato aveva adottato un contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti anche per i centri fitness, entrato in vigore, per una durata di due anni, lo scorso 1. gennaio.

Come ricorda il Consiglio di Stato nella nota, l’art. 360a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni stabilisce che, qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione tripartita il Consiglio di Stato può “stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi differenziati secondo le regioni e all’occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi”.

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