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CANTONENuova legge sull'AET, i particolari

24.06.14 - 14:56
Nuova legge sull'AET, i particolari

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha approvato oggi la nuova legge sull’Azienda elettrica ticinese.La nuova legge affronta, in particolare, i temi del ruolo di Governo e Parlamento, della partecipazione dei membri dell’esecutivo al consiglio di amministrazione delle società partecipate, della responsabilità dei rappresentanti in queste società, della composizione e della nomina del Consiglio di amministrazione, della gestione dei rischi, del ruolo dei servizi dello Stato, della definizione dello statuto del personale delle società partecipate e della regolamentazione della responsabilità civile degli organi e dei dipendenti delle società pubbliche.

Le nuove disposizioni confermano le finalità dell’Azienda, ossia la produzione, il trasporto, il commercio di energia elettrica così come gli obiettivi che rimangono confermati, vale a dire l’attuazione e il coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, la produzione e la commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie da fonti rinnovabili, come pure il promovimento dell’uso razionale dell’energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione nell’uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie da fonti rinnovabili. Viene pure ribadito il divieto di acquisire quote di partecipazione in centrali elettriche a carbone e lo si estende, in linea con la politica energetica federale e cantonale, alle centrali nucleari. Fra le novità più importanti vi è la ridefinizione dei ruoli del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. Al Parlamento compete l’alta vigilanza e la competenza di dare al Governo indicazioni di principio per la definizione degli obiettivi strategici dell’azienda.

 

Al Consiglio di Stato spetta invece la vigilanza diretta, in particolare la condivisione con il Consiglio di amministrazione dell’Azienda della strategia d’impresa e un ampio diritto di informazione su tutte le tematiche di strategia aziendale e di gestione dei rischi. Al Consiglio di Stato è assegnata la competenza di approvare i conti, il bilancio e il rapporto di revisione, coerentemente con il suo ruolo di titolare della vigilanza diretta, e di riferirne annualmente al Gran Consiglio, al quale compete pure tale approvazione, come nel sistema vigente.

Gli impegni straordinari e particolarmente importanti dell’Azienda sono soggetti, previa adesione scritta del Consiglio di Stato, all’approvazione del Gran Consiglio che delibera con decreto legislativo non soggetto a referendum. Per impegni straordinari dovranno essere intesi tutti quegli investimenti che non sono coerenti con il Piano energetico cantonale.

 

Si precisano inoltre ulteriormente, dopo la riforma effettuata nel 2009, i requisiti di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione: sono sanciti gli obblighi di indipendenza e imparzialità, con la conseguenza di escludere dall’eleggibilità i membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, come pure le persone condannate per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, nonché – di principio – le persone che si trovano in potenziale stato di conflitto di interesse con la funzione, si pensi ai membri dei consigli di amministrazione, di consigli direttivi e il personale dirigente di aziende elettriche o affini, con facoltà del Consiglio di Stato di derogare eccezionalmente a questi criteri nell’interesse preminente dell’Azienda.

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