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VAUDAutorità parentale, nuovi principi se si parte per l'estero

27.07.16 - 16:53
«Se il genitore che vuole partire era la persona che assumeva interamente o principalmente la custodia si avrà tendenza, per il bene del bambino, a lasciarlo partire»
Autorità parentale, nuovi principi se si parte per l'estero
«Se il genitore che vuole partire era la persona che assumeva interamente o principalmente la custodia si avrà tendenza, per il bene del bambino, a lasciarlo partire»

LOSANNA - Il Tribunale federale (TF) ha autorizzato una cittadina austriaca a trasferirsi in patria con i figli dopo il divorzio dal marito sangallese, con il quale esercitava l'autorità parentale congiunta. La Corte suprema ha stabilito nuovi principi all'attenzione delle autorità e dei tribunali chiamati a pronunciarsi in merito a simili casi.

Dal 1. luglio 2014, l'autorità parentale congiunta nei riguardi dei figli è diventata la regola, rammentano i giudici. Essa comprende il diritto di determinare il luogo di residenza del bambino. Se uno dei genitori vuole trasferirsi all'estero è necessario ottenere il consenso del secondo genitore oppure, in caso di disaccordo, delle autorità di protezione del minore, o di un tribunale.

Il 7 luglio scorso, nel corso di un'udienza pubblica, i giudici federali avevano già fissato i primi principi da rispettare quando un genitore esprime il progetto di trasferirsi con la prole all'estero. Nel caso particolare avevano vietato ad una donna di emigrare in Spagna con la figlioletta.

Con una sentenza pubblicata oggi, il TF si pronuncia su altri aspetti che considera determinanti. Per decidere in quale luogo di residenza sarà preservato il bene del bambino - sottolinea - è necessario prendere in considerazione il modello di custodia applicato fino ad allora.

"Se il genitore che vuole partire era la persona che assumeva interamente o principalmente la custodia si avrà tendenza, per il bene del bambino, a lasciarlo partire".

Un eventuale affidamento al genitore che rimane in Svizzera va preso seriamente in considerazione, "ma ciò implica che il genitore in questione sia effettivamente in grado di accogliere il bambino, sia disposto e in misura di farlo". L'attribuzione del bambino a terze persone può essere presa in considerazione "soltanto in circostanze particolari e in via eccezionale". Determinanti per la decisione sono sempre le circostanze del singolo caso, sottolineano i giudici.

Se necessario, dovrà essere rivista la regolamentazione relativa alla custodia, al diritto di visita e al mantenimento. Secondo i giudici, dal profilo delle relazioni personali fra i genitori e il bambino è difficile ottenere una situazione ideale.

Nel caso in cui le distanze geografiche sono grandi, la nuova regolamentazione consisterà nella maggioranza dei casi a sostituire il diritto di visita abituale per il fine settimane con altri diritti di visita, week-end prolungati, oppure vacanze più lunghe, recita il TF.

Nel caso in cui il genitore si trasferisca effettivamente all'estero, le autorità dovranno adottare una regolamentazione coercitiva e praticabile "tenendo conto del quadro generale della partenza progettata", senza conoscerne necessariamente tutti i particolari, come l'indirizzo esatto del futuro domicilio o della futura scuola.

Queste considerazioni, in particolare il fatto che la madre sia disposta ad occuparsi in via principale dei bambini, hanno indotto i giudici federali a permettere alla cittadina austriaca di trasferirsi a Graz (Austria) con i figli di cinque e sei anni.

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