Dopo la firma, il DFGP redigerà il messaggio sull'attuazione della Convenzione. In vigore dal 2007, essa obbliga gli Stati contraenti a punire azioni che, pur non costituendo atti terroristici, potrebbero condurre a reati di tale matrice. Questa convenzione integra quella internazionale per la repressione del terrorismo, già applicata dalla Svizzera.
Il diritto svizzero soddisfa in ampia misura i requisiti della Convenzione del Consiglio d'Europa, precisa il DFGP. Firmando la convenzione la Svizzera non potrà respingere una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria, affermando di ritenere che le imputazioni delle attività proibite si basano solo su motivi politici. La Confederazione potrà comunque porre una riserva all'estradizione e rifiutare di collaborare se ha seri motivi di credere che la richiesta sia motivata da discriminazione razziale, religiosa, etnica e politica. Stessa cosa se la persona in causa rischia la pena di morte o di essere sottoposta a tortura.