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GRIGIONIApprovata la tassa di soggiorno in tre comuni  

10.11.17 - 16:09
La sentenza del Tribunale amministrativo funge da "apripista" per tutte le località turistiche grigionesi oltre a Flims, Laax e Falera
Keystone
Approvata la tassa di soggiorno in tre comuni  
La sentenza del Tribunale amministrativo funge da "apripista" per tutte le località turistiche grigionesi oltre a Flims, Laax e Falera

COIRA - Secondo il Tribunale amministrativo grigionese la cosiddetta "tassa di soggiorno" vigente da gennaio 2015 nei tre comuni grigionesi a destinazione turistica di Flims, Laax e Falera «non dà adito a critiche». I giudici retici hanno pertanto respinto i ricorsi di alcuni proprietari di residenze secondarie.

La tassa in questione viene fatturata annualmente ai proprietari di seconde case ed è composta in parte da una tassa base fissa, che ammonta a 220 franchi, e in parte da una tassa variabile calcolata in base alla superficie abitabile netta (9 franchi per metro quadro). A titolo di esempio: un proprietario di una seconda casa di 80 metri quadrati in uno dei tre Comuni pagherebbe una tassa annuale di 940 franchi (220+720).

Contro la legge sono pervenuti ai Comuni circa 400 ricorsi, di cui 300 circa da parte del "Gruppo d'interesse dei proprietari di seconde case Flims Laax Falera", i quali, d'accordo con i Comuni stessi, hanno deciso di presentare al Tribunale amministrativo quattro "casi guida" esemplificativi.

Ricorrenti vs Tribunale cantonale

Nelle loro istanze, i proprietari contestavano in particolare le seguenti questioni: la violazione del diritto federale e cantonale, la destinazione contraria allo scopo del gettito generato dal prelievo, l'arbitrarietà nella determinazione dell'importo della tassa e l'inammissibilità della fissazione forfettaria dell'importo annuale del tributo.

Secondo la corte di giustizia cantonale, però, la tassa rispetta i requisiti posti dal Tribunale federale, ovvero il "criterio della funzionalità", che esige che il gettito fiscale generato dalla tassa serva esclusivamente il turismo, e il "criterio della modestia", per cui il tributo deve essere di piccola entità. «I Comuni - scrivono infatti i giudici - non conseguono alcuna eccedenza» e «l'ammontare della tassa non è risultato eccessivamente alto in nessuno dei casi analizzati».

La tassa, inoltre, «rispetta l'uguaglianza di trattamento e si concilia con il divieto di una doppia imposizione intercantonale». Altrettanto difendibile, infine, la fissazione forfettaria annuale, «giacché l'effettiva durata dei pernottamenti, come pure il numero degli ospiti pernottanti, non sarebbe definibile senza un enorme dispendio di mezzi».

I tre Comuni interessati, che hanno diramato un comunicato congiunto, hanno accolto con soddisfazione la sentenza. A loro avviso essa conferma che la legge sulla tassa, elaborata in stretta collaborazione con il Cantone, rispetta il diritto superiore e giurisprudenza e che i Comuni hanno operato in maniera corretta. Si tratta di una sentenza "apripista" per tutte le località turistiche grigionesi, conclude la nota.

Le sentenze relative ai ricorsi non hanno ancora forza di legge e possono essere impugnate entro 30 giorni presso il Tribunale federale.

Tassa di soggiorno anche per domiciliati

Con l'attuale legge cantonale sulle imposte comunali e di culto, le persone che soggiornano nella propria abitazione secondaria per vacanza devono versare la tassa solo se non hanno il domicilio fiscale nel Comune in questione. In futuro, invece, anche le persone del posto in possesso di una seconda casa nello stesso Comune di domicilio potrebbero dover versare la tassa turistica. La novità arriva nell'ambito della revisione parziale della legge che verrà discussa nella sessione del Gran Consiglio di dicembre.

La modifica si rende necessaria dopo che una sentenza del Tribunale federale concernente il Cantone di Obvaldo e un'altra del Tribunale amministrativo di Svitto hanno stabilito che il diverso trattamento per domiciliati e non domiciliati è incompatibile con il principio dell'uguaglianza giuridica.

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