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Previdenza e AssicurazioniConsumatori più tutelati: nuove regole dal 2022

26.01.22 - 14:49
Revisione della legge sul contratto d’assicurazione (LCA). Scopriamo insieme cosa cambia
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Consumatori più tutelati: nuove regole dal 2022
Revisione della legge sul contratto d’assicurazione (LCA). Scopriamo insieme cosa cambia

Correva l’anno 1908, quando fu creata la legge sul contratto d’assicurazione (LCA), entrata in vigore nel 1910. Oltre un secolo dopo, nel giugno del 2020, il parlamento approva una revisione parziale della legge, entrata in vigore il 01.01.2022.

Di seguito solo le principali modifiche che migliorano le condizioni ed i diritti degli assicurati, che ora sono maggiormente tutelati da queste nuove disposizioni:

Diritto di “ripensarci” entro 14 giorni
Come professionista so bene che spesso i clienti non leggono in dettaglio le condizioni contrattuali delle polizze che sottoscrivono, nel più delle volte per mancanza di tempo, ma anche spinti a firmare rapidamente da un venditore troppo insistente.

ORA tutti gli assicurati possono annullare una polizza entro 14 giorni dalla firma della proposta, quindi hanno tutto il tempo di pensare e verificare bene a casa, se quanto firmato fa effettivamente al caso loro.

Diritto di disdire un contratto già dopo 3 anni
Come società di broker assicurativi, i nostri clienti beneficiano molto spesso di un diritto di disdetta annuale sui contratti stipulati. Questo però non è il caso quando si conclude un contratto direttamente presso una compagnia d’assicurazioni. Sovente si trovano contratti con durata di 5 o addirittura 10 anni. Un'assurdità.

ORA tutti i contratti possono essere annullati alla fine del terzo anno d’assicurazione. In questo modo, nel caso fosse disponibile un'offerta migliore, c’è la possibilità di approfittarne anticipatamente. Da tenere presente che la facoltà di disdetta è data anche alle compagnie d’assicurazione, allo scadere dei 3 anni di contratto.

Assicuratori malattia: rinuncia alla disdetta dei contratti da parte delle compagnie assicurative
Da tempo era già una prassi da parte delle casse malati e assicuratori malattia, la rinuncia alla disdetta dopo aver pagato delle prestazioni agli assicurati. Solo i clienti/assicurati possono disdire un contratto d’assicurazione complementare di cassa malati (ad esempio).

ORA questa prassi è stata tradotta in legge, per una maggiore sicurezza dei clienti.
Naturalmente questa nuova prassi non vieta alle compagnie d’assicurazione di aumentare i premi delle assicurazioni complementari di anno in anno. Sta poi al cliente decidere se accettare questi aumenti e continuare dunque ad essere coperto.

Termine di disdetta: 3 mesi
Quasi tutti i contratti presenti sul mercato, retti dalla LCA, hanno già oggi un termine di disdetta di 3 mesi.
Questo significa semplicemente che un contratto dev’essere disdetto con 3 mesi d’anticipo rispetto alla sua scadenza originale. Un'eccezione la fanno i contratti delle casse malati ASSURA e GROUPE MUTUEL, che richiedono 6 mesi di preavviso in caso di disdetta

ORA, le polizze assicurative retti dalla LCA, possono essere disdetti “soli” 3 mesi d’anticipo, per la scadenza del terzo anno assicurativo. Ora anche quelli di Groupe Mutuel e Assura.

Validità delle comunicazioni per e-mail
Per le comunicazioni importanti con le compagnie d’assicurazioni, la prassi prevede la comunicazione in forma cartacea, tipicamente tramite invii tracciabili (A-Plus o Raccomandata)

ORA, FINALMENTE, la legge si è adattata al nuovo millennio!
Si potrà finalmente comunicare via e-mail e questo in maniera legalmente vincolante. Questo significa ad esempio, che si potrà inoltrare una disdetta di contratto in forma digitale, all’indirizzo e-mail della compagnia d’assicurazione. Niente più file all’ufficio postale!

Se subisco un danno, posso richiedere direttamente un risarcimento
Ad eccezione dell’assicurazione veicoli a motore/natanti, tutte le richieste di risarcimento assicurativo devono essere “approvate” dalla persona che vi ha danneggiato.

ORA, il risarcimento può essere richiesto direttamente dal danneggiato alla compagnia presso la quale l’autore del danno è assicurato. Ad esempio, se un vicino mi rompe il vetro di casa con un pallone, potrò richiedere direttamente all’assicurazione del vicino un risarcimento per la sostituzione del vetro.

Regole vecchie ma importanti
In merito al diritto di disdetta di un contratto, ricordo un paio di regole importante della LCA, che seppur non nuova, vale la pena di rammentare:

    • Diritto di disdetta all’aumentare del premio
      Un contratto può essere disdetto anticipatamente qualora la compagnia aumenti il prezzo (premio) della polizza. Questa disdetta dev’essere comunicata prima dell’inizio del nuovo periodo assicurativo
    • Diritto di disdetta su sinistro
      Un contratto può essere disdetto entro i 14 giorni successivi al risarcimento assicurativo ricevuto.
      Ad esempio, dopo la riparazione “assicurativa” di un danno al mio veicolo, posso disdire il contratto. Questo principio vale anche per le assicurazioni complementari di cassa malati. 

UNA TANTO ATTESA RIVOLUZIONE, quella entrata in vigore al 01.01.2022. La speranza è quella di aver chiarito i punti fondamentali della nuova/rivista legge sul contratto d’assicurazione.

Per qualsiasi ulteriore consiglio o dubbio, potete tranquillamente contattarci all’indirizzo info@fdlconsulting.ch 

Fabio Luraschi
FDL Consulting Sagl
Direttore

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