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Un carcere a vita che mette in catene anche la speranza

L'assai controverso ergastolo ostativo per i reati gravissimi verrà ridiscusso in parlamento. Ecco cosa c'è da sapere
L'assai controverso ergastolo ostativo per i reati gravissimi verrà ridiscusso in parlamento. Ecco cosa c'è da sapere

Nel 1979 un signore che si chiamava Mario Trudu fu arrestato per poi essere condannato all’ergastolo. Secondo i giudici Trudu si era macchiato di un reato molto grave: aveva partecipato al sequestro di due persone.

Il primo, Giancarlo Bussi, era un tecnico della Ferrari che fu rapito il 4 ottobre del 1978 a
Villasimius, in Sardegna, mentre era in vacanza con la famiglia. Fu pagato un riscatto di 80 milioni di lire, ma nonostante ciò non vennero mai date prove del fatto che fosse ancora in vita, e in effetti Bussi non tornò mai più a casa.

Trudu si è sempre dichiarato innocente, mentre invece ha ammesso il proprio coinvolgimento nell’altro sequestro che gli veniva contestato, quello dell’industriale bolognese Emilio Gazzotti. Il 3 marzo del 1987 – mentre Trudu era latitante dopo una fuga dall’isola di Ustica - Gazzotti fu rapito e tenuto prigioniero a poche decine di chilometri da Firenze.

Nell’aprile di quell’anno il figlio del sequestrato, Giacomo, incontrò i rapitori per pagare un miliardo e mezzo di lire, l’ultima rata del sequestro, ma finì con l’essere sequestrato anche lui. Passò la notte insieme al padre e all’indomani riuscì a sparare a Mario Trudu, il quale – ferito gravemente - reagì colpendo per sbaglio Emilio Gazzotti, che morì poco dopo. Per questi reati Trudu fu condannato a una forma rinforzata di ergastolo, il cosiddetto ergastolo ostativo.

Nel 2010 Trudu partecipò alla realizzazione di un video intitolato “Percorsi Sbarrati” pubblicato su YouTube ma ormai rimosso. Nel video diceva: «Molti non sanno o fanno finta di non sapere che i tipi di ergastolo sono due: quello normale, che manca di umanità ma ti lascia la speranza, e quello ostativo, che ti condanna a morte facendoti sentire vivo».


Capitolo 1

Che cos’è l’ergastolo ostativo


Archivio KeystoneManifestanti antimafia mostrano foto dei giudici Falcone e Borsellino, a Brescia nel 2013.

Nel 1992 l’Italia ha introdotto un nuovo tipo di ergastolo che si è affiancato a quello ordinario. Si chiama “ergastolo ostativo”. Di norma chi viene condannato al carcere a vita e si comporta bene può usufruire di alcuni benefici penitenziari dopo molti anni di detenzione. Per chi invece viene condannato all’ergastolo ostativo queste condizioni non bastano: per accedere ai benefici è necessario anche collaborare con la giustizia.

Per mafia e terrorismo - La legge italiana trasforma l’ergastolo ordinario in ostativo solo per reati particolarmente gravi, legati soprattutto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Si tratta di una norma – cioè l’articolo 4 bis della legge 354 del 1975 sull’Ordinamento penitenziario – voluta da Falcone e Borsellino e che fu istituita poco dopo la loro morte, durante una stagione della storia repubblicana italiana caratterizzata da un violento braccio di ferro tra lo Stato e la mafia siciliana.

Secondo la legge, «L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia». Oggi l’ergastolo ostativo è uno dei punti cardine dell’impianto normativo antimafia, che ancora oggi è una prerogativa tutta italiana.


Capitolo 2

La condanna dell'Europa


Archivio KeystoneLa Corte Europea dei Diritti dell'uomo, a Strasburgo.

Nonostante ciò, nel tempo non sono mancate le critiche né i ricorsi contro questo tipo di condanna. Lo stesso Mario Trudu fu uno degli ergastolani più attivi nel chiedere che venissero rispettati i propri diritti umani. Trudu, infatti, in carcere aveva sviluppato numerose patologie, alcune delle quali particolarmente gravi.

Ma nonostante le sue condizioni di salute sempre più precarie, non gli fu consentito di tornare a casa neanche per qualche ora proprio alla luce dell’ostatività del suo ergastolo. Trudu morì nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Oristano nell’ottobre del 2019 dopo una malattia lunga e debilitante.

Morire in carcere - Trudu spirò esattamente il giorno successivo a una famosa sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani che condannò l’Italia per l’ergastolo ostativo, ritenuto lesivo della dignità umana dei detenuti. La sentenza faceva riferimento a un caso detto “Viola contro Italia”, sollevato dal mafioso Marcello Viola che scoprì di non poter aver accesso ad alcuni benefici penitenziari poiché non aveva collaborato con la giustizia. Non avendo ottenuto una risposta soddisfacente in Italia, Viola si appellò alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, che alla fine condannò l’Italia.

Annunciando la morte di Trudu, la sua avvocatessa Monica Murru scrisse su Facebook che «Mario Trudu non ce l'ha fatta. È morto stasera nel reparto di terapia intensiva, senza essere potuto tornare a casa, neppure una manciata di ore. Ho davanti il suo viso, le sue braccia fatte di muscoli lunghi di uomo di campagna, come se avesse sempre zappato la terra anziché stare in carcere per quarant'anni, il suo sorriso ironico… e mi sento addosso il peso pesante di un lavoro inutile, di un risultato arrivato troppo tardi.  Una fine sopraggiunta proprio adesso che la Corte Europea dei diritti umani e la Consulta hanno appena sancito una svolta verso una giustizia giusta e umana verso una pietà che Mario non ha potuto sperimentare. Stanotte la mia toga è pesante e fredda come una coperta sarda».

La stessa sorte è toccata a esponenti di spicco della criminalità organizzata, come Raffaele Cutolo, Bernando Provenzano e Totò Riina, tutti morti senza che alcun parente potesse far visita al loro capezzale nonostante riversassero in gravissime condizioni di salute.


Capitolo 3

Una pena incostituzionale


KeystoneLa corte costituzionale italiana, in seduta in una foto del 2011.

Poco dopo, nel giugno del 2020, la Corte di Cassazione italiana ha chiesto alla Corte Costituzionale di esprimersi sul caso di Salvatore Francesco Pezzino, un altro mafioso condannato all’ergastolo ostativo a cui fu negata la libertà condizionale. Il caso di Pezzino ha portato a una scelta storica.

Lo scorso 15 aprile, infatti, la Corte Costituzionale ha affermato che l’ergastolo ostativo è incompatibile con la Costituzione italiana, in particolare con gli articoli 3 e 27, che sanciscono rispettivamente l’uguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini e il fine rieducativo delle pene. Secondo la Corte ci sarebbe anche una violazione dell’articolo della Convenzione Europea sui diritti umana, che vieta torture e trattamenti inumani e degradanti.

In un comunicato stampa che annuncia la sentenza, la Corte ha scritto che «la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro».

Secondo i giudici della Consulta questa disciplina «facendo della collaborazione l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo».

Le motivazioni della sentenza non sono ancora state rese pubbliche, ma gli esperti suppongono che secondo la Corte l’ergastolo ostativo viola il principio di uguaglianza tra cittadini perché crea una differenza sostanziale nell’accesso ai benefici penitenziari sulla base del tipo di organizzazione di cui si è fatto parte in passato.

L’articolo 27 sarebbe invece violato perché un ergastolo irriducibile e che non consente alcuna forma di reinserimento nella società non può perseguire l’obiettivo delle pene, che secondo la Costituzione è sempre quello di reinserire il detenuto nella società libera.

La Corte Costituzionale – ben consapevole dell’importanza dell’ergastolo ostativo nell’impianto della normativa antimafia – ha preferito però non far decadere immediatamente la norma, ma ha dato al Parlamento circa un anno di tempo per intervenire e modificare l’ergastolo ostativo così com’è oggi. Le Camere dovranno prendere una decisione entro maggio 2022.


Capitolo 4

Le alternative all'ergastolo


Archivio KeystoneUn corridoio del carcere di Rebibbia, a Roma nel 2006

La decisione della Corte Costituzionale ha sollevato molte polemiche presso l’opinione pubblica. Molti giornali e televisioni hanno trattato la sentenza come una “tana libera tutti” per mafiosi e terroristi, generando discussioni e polemiche sul concetto di certezza della pena. Secondo il costituzionalista Marco Ruotolo, però, «La certezza della pena non consiste nella certezza della pena detentiva», e dunque il fatto che una persona venga condannata all’ergastolo non significa che debba necessariamente passare tutta la vita in cella.

Allo stesso modo, non è detto che con una condanna a 5 o a 10 anni le persone debbano passare 5 o 10 anni in cella: l’ordinamento italiano infatti prevede molti tipi diversi di pene, e dopo una detenzione è possibile pensare a misure alternative quali l'affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà e la detenzione domiciliare.

Archivio KeystoneIl "gambaletto" elettronico per chi è condannato ai domiciliari.

Le misure alternative - Si tratta di misure che – in modi diversi - hanno lo scopo di facilitare il reinserimento del condannato all’interno della società. Ad esempio l’affidamento in prova ai servizi sociali può essere richiesto quando la sentenza non supera i tre anni, e se ottenuta consente al condannato di essere affidato ai servizi sociali fuori dal carcere per un periodo uguale a quello della pena da espiare. La semilibertà invece consiste nella possibilità per il condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto di pena, mentre la detenzione domiciliare offre l’opportunità di espiare la pena a casa.

Dopo molti anni di pena anche gli ergastolani possono richiedere di poter accedere a questi benefici, ma ciò non è possibile per gli ergastolani ostativi a meno che non collaborino con la giustizia. Ciò che ora viene contestato dalla Consulta è che la collaborazione con la giustizia sia l’unico modo per poter accedere ai benefici.

Questo infatti renderebbe impossibile l’accesso ai benefici per tutti coloro che non hanno nulla da svelare perché non sanno nulla che non sia già noto alle forze dell’ordine o perché erano elementi minori delle organizzazioni di appartenenza.
In altre parole, è possibile che gli ergastolani ex mafiosi non abbiano più rapporti con l’organizzazione criminale pur non avendo collaborato con la giustizia.

Il caso Musumeci - Uno degli esempi viventi di questa casistica è Carmelo Musumeci, l’ex boss della Versilia arrestato e condannato per aver commesso un omicidio all’interno di un regolamento di conti tra bande rivali in Toscana. Musumeci fu condannato pochi mesi dopo l’introduzione dell’ergastolo ostativo e scoprì di non poter accedere ai benefici solo venticinque anni più tardi, quando ne fece domanda.

L’organizzazione di cui Musumeci aveva fatto parte si era però sciolta poco dopo il suo stesso arreso, e ogni forma di collaborazione sarebbe stata del tutto inutile. La nuova legge dovrà quindi garantire anche a ex mafiosi e terroristi di poter accedere ai benefici penitenziari e dovrà trovare nuovi parametri per accertarsi dell’avvenuta interruzione del rapporto tra il condannato e l’organizzazione criminale, oltre a quello della collaborazione con la giustizia.


Capitolo 5

«Abolirlo, un regalo alla mafia»


Secondo quanto scritto dal magistrato antimafia Gian Carlo Caselli sul Corriere della Sera, esistono alcuni validi motivi per cui l’ergastolo ostativo è ancora utile nel contrasto alle mafie. Anzitutto, Caselli dice che «l’ossessione dei mafiosi per la condizione dei compagni detenuti è storica» e che «toccare l’ostatività dell’ergastolo equivale a disincentivare i pentimenti».

Archivio KeystoneL'avvocato Fabrizio Gallo con il dossier del processo Mafia Capitale, a Roma nel 2015.

Il magistrato prosegue scrivendo che il fine rieducativo della pena «può funzionare solo per i condannati che mostrano di volersi reinserire o almeno fanno sperare che prima o poi ci proveranno davvero», e che questo però non è il caso dei mafiosi che non si pentono.

Un altro elemento importante per Caselli è il ruolo del magistrato di sorveglianza, che dovrebbe trovarsi a decidere se concedere o meno a un ergastolano ex mafioso l’accesso ai benefici. Il magistrato, dice Caselli, «si troverebbe allo sbaraglio, in quanto senza il decisivo requisito del pentimento manca ogni fattore obiettivo cui ricollegare il distacco dal clan» e che dunque la decisione sarebbe «un pericoloso azzardo» che – qualora i benefici venissero negati – renderebbero il magistrato un nemico esposto a seri rischi per la propria incolumità.

Anche il giornalista Lirio Abbate, specializzato in tema di mafie e che vive da anni sotto scorta, nel 2019 scrisse su L’Espresso che «Nel momento in cui si dovesse decidere di abrogare questa norma si rimetterebbe tutto nelle mani del singolo giudice di sorveglianza. In questo modo si scaricherebbe sulle carceri, sugli operatori sociali che redigono le relazioni trattamentali in cui descrivono il comportamento del detenuto e sul singolo giudice di sorveglianza la responsabilità della decisione».

Secondo Abbate «In questo modo si ritorna al regime che vigeva prima delle stragi del 1992, quando il carcere per i mafiosi era come una passeggiata».


Capitolo 6

«La pena non sia immutabile»


Archivio KeystoneGiovanni Brusca, scarcerato a maggio, proprio grazie al suo pentimento. Il caso ha fatto molto discutere in Italia.

Al contrario, altri addetti ai lavori hanno espresso soddisfazione per la decisione della Consulta. Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone che da molti anni tutela i diritti dei detenuti, nel 2019 all’indomani della sentenza della Corte Europea dei diritti umani disse che si trattava di un atto «di straordinario valore» perché «I giudici pongono un limite al potere di punire e ribadiscono un principio fondamentale della nostra carta costituzionale: sempre e comunque la pena deve tendere alla rieducazione del condannato».

Dopo la più recente decisione della Corte Costituzionale l’Associazione ha fatto sapere che «Avremmo sperato in un intervento della Corte che dichiarasse l’illegittimità incostituzionale
immediata della disciplina vigente. Faremo da pungolo – hanno aggiunto da Antigone - affinché questo accada e ricorderemo in modo costante alle forze politiche e al Parlamento la data del maggio 2022».

Allo stesso modo il costituzionalista Marco Ruotolo, docente presso l’Università Roma Tre, ha detto che «La certezza della pena se intesa nei termini di proporzionalità della pena è un’affermazione condivisibile, ma se per certezza della pena si intende una immutabilità della pena nella concreta esecuzione allora c’è un problema, perché l'articolo 27 della Costituzione dice che c'è una finalità rieducativa della pena, che evidentemente contrasta con l'idea di una fissità della pena».

L’ex magistrato Ignazio Patrone ha sostenuto che la decisione della Consulta potrebbe essere un buono stimolo per ripensare agli strumenti della lotta alla mafia: «Sarebbe forse il momento di spostare l’attenzione da un approccio giustizialista e punitivo a uno d'indagine bancaria, finanziaria ed economica, visto che l’attuale approccio non ha scalfito le mafie ma, al contrario, ha talvolta creato dei martiri».


Appendice 1

Gallery


Archivio KeystoneManifestanti antimafia mostrano foto dei giudici Falcone e Borsellino, a Brescia nel 2013.