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SVIZZERANiente da fare, i tassisti italiani possono operare in Svizzera

26.04.12 - 17:27
Il Consiglio federale risponde a un'interpellanza di Lorenzo Quadri
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Niente da fare, i tassisti italiani possono operare in Svizzera
Il Consiglio federale risponde a un'interpellanza di Lorenzo Quadri

BERNA - I tassisti italiani hanno il diritto - per 90 giorni in un anno civile - di trasportare persone dall'Italia alla Svizzera e, su prenotazione, di venire a prenderle. Non sono invece autorizzati a trasportare passeggeri sul solo territorio elvetico (trasporti interni). È quanto precisa oggi il Consiglio federale, rispondendo a un'interpellanza di Lorenzo Quadri, deputato al Consiglio Nazionale della Lega dei Ticinesi.

Il consigliere nazionale leghista è preoccupato per il fatto che in Ticino i tassisti residenti subiscono la concorrenza, con sempre maggior frequenza, dagli NCC (noleggio con conducente) italiani. A suo modo di vedere, si tratta di "dumping", in quanto gli NCC italiani non sottostanno all'obbligo (in Italia non esiste) di munire i propri veicoli di un odocronografo, ossia dell'apparecchio che serve a certificare le ore di lavoro e di riposo.

Secondo Quadri, i tassisti italiani non possono svolgere trasporti interni su territorio elvetico, cosa che invece fanno regolarmente. Queste forme di concorrenza sleale da parte italiana - afferma - causano grosse difficoltà ai tassisti indigeni che operano in Ticino. Inoltre, l'Italia sanziona sovente i tassisti svizzeri che effettuano trasporti transfrontalieri, ciò che è invece legittimo.

Il Consiglio federale ricorda che, in un Accordo del 1999, la Svizzera e gli Stati membri dell'UE si sono impegnati ad agevolare, in favore dei cittadini delle due parti contraenti, la prestazione di servizi sui rispettivi territori. Queste disposizioni generali dell'Accordo si applicano anche ai trasporti di persone da e verso l'Italia da parte dei tassisti.

Il governo ricorda che i tassisti e gli NCC che effettuano trasporti transfrontalieri di persone a titolo professionale, impiegando veicoli immatricolati all'estero, sottostanno - come i colleghi svizzeri - alle disposizioni sulla durata del tempo di lavoro e di riposo, che sono tenuti a osservare. Per permettere alle autorità svizzere di verificare il rispetto di tali prescrizioni, i tassisti e gli NCC italiani devono tenere un libretto di lavoro. Il Consiglio federale ritiene che queste disposizioni siano sufficienti e adeguate.

In ossequio alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale, la Svizzera non può chiedere ai conducenti italiani che effettuano trasporti transfrontalieri di persone a titolo professionale di equipaggiare il proprio veicolo con un odocronografo. Il Consiglio federale si impegna affinché i tassisti svizzeri possano esercitare la loro attività legalmente anche all'estero.

In caso di disparità di trattamento da parte delle autorità italiane preposte ai controlli, le autorità svizzere potrebbero intervenire. Il Consiglio federale rammenta tuttavia che le autorità ticinesi preposte ai controlli sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni dell'ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionisti di veicoli leggeri per il trasporto di persone. Le violazioni vanno punite.

ATS

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