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SVIZZERAPolitica familiare e Diritto di separazione. Il "Decalogo" delle incoerenze!

24.01.12 - 07:00
Papageno: in nome dei padri
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Politica familiare e Diritto di separazione. Il "Decalogo" delle incoerenze!
Papageno: in nome dei padri

: Nel 1989 la Svizzera ha firmato i seguenti accordi internazionali: ART.18:' Gli Stati si impegnano a garantire il principio secondo il quale entrambi i genitori hanno co­muni responsabilità per quanto ri­guarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo'. Con­venzione ONU sui Diritti del Fan­ciullo (New York 20.11.1989). ART.11:" Gli stati membri si impe­gnano a non separare i figli dai ge­nitori contro la loro volontà".

Convenzione Internazionale dei Di­ritti del Fanciullo. Cosa fa la giuri­sprudenza nei casi di separazione e divorzio per mantener fede a questi trattati internazionali? Niente! Sem­plicemente li ignora ed imperterrita prosegue sulla via dell’affido esclu­sivo ad un genitore. La bigenitoria­lità non è un concetto economica­mente allettante! Non si pensa, e non si vuole pensare, al diritto del bambino ad avere una madre ed un padre equamente attivi nel suo accu­dimento e nella sua educazione! Contro il genitore che desidera e vuole fare il genitore anche dopo la separazione, al figlio s’impone l’af­fido esclusivo alla madre ed al padre l’esclusione forzata dalla vita dei figli e del denaro da versare.

: Art. 274 CCS: "Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito del­l’educatore".

Nella giurisprudenza è formalmente assodato l’orienta­mento in base al quale un genitore non può arbitrariamente trasferire la residenza dei bambini senza l’ac­cordo dell’altro genitore o l’autoriz­zazione del Giudice. Il genitore che, al contrario, senza autorizza­zione del Giudice, né avendo ri­chiesto ed ottenuto il previo consenso dell’altro genitore, tra­sferisca la residenza del figlio mi­nore in un’altra regione, trasgre­direbbe il principio basilare del "bene del minore" dimostrando un comportamento incompatibile con il ruolo di genitore affidatario.

Da tale condotta dovrebbe derivare una grave inadempienza sanziona­bile da parte del Giudice anche con la possibile inversione dell’affida­mento e/o collocamento della prole. Non accade mai!

: Alimenti per un figlio al di sotto dei CHF 600.- sono rari, la maggior parte situandosi fra i 600.- ed i 2'100.- mensili. Per un figlio la madre percepisce dunque dai 20.­ai 70.- al giorno. Allo stesso tempo, quando i figli sono con il padre, per un arcano mistero, non co­stano più un solo franco! Per l’esercizio dei diritti di visita (4 gg. al mese), le vacanze scolastiche (2-4 sett. all’anno), le feste natalizie e/o pasquali (2-4 sett. all’anno), i figli mangiano, bevono, imparano, si divertono, tutto a gratis, offerto non si sa però da chi. Quand’anche venissero affidati totalmente al padre, per convenienza o necessità, per esempio perché adolescenti "difficili", imperterriti continuereb­bero a non costare nulla, a non ri­cevere neppure un franco di alimenti dalla madre. Immaginatevi quando a questo padre toccasse di vivere con 2'150.- al mese di presta­zioni assistenziali. Pazzesco! Ep­pure è quanto viene prodotto, e da anni!

: Psicologi, assistenti sociali, av­vocati, giudici e pretori, giustifi­cano l’affido esclusivo alla madre, d’ufficio ed a prescindere da una puntuale e tempestiva valutazione, perché sarebbe il genitore più im­plicato nell’accudimento e nel­l’educazione dei figli. Cosi facendo, gli attori implicati nei casi di separazione e divorzio, affer­mano la fondamentalità della "con­tinuità relazionale" con il genitore che, prima della separazione, s’oc­cupava primariamente, per la mag­gior parte del tempo, dei figli. Nel contempo, questi stessi attori, atte­stano tacitamente che, qualora prima della separazione fosse in­vece stato il padre ad occuparsene più che la madre, questa stessa fon­damentalità della "continuità rela­zione", inspiegabilmente, non conterebbe più nulla. La "conti­nuità relazionale" risulta per co­storo importante unicamente qualora confermasse la pratica dell’affido esclusivo alla madre, altrimenti rimarrebbe da conside­rarsi "irrilevante".

: Preture, servizi sociali, commis­sioni tutorie, psicologi ed assistenti sociali, dinanzi ad un genitore spo­sato o convivente "trascurante", poco o per nulla presente nell’accudimento e nell’educazione dei figli, si sentono chiamati ad intervenire a tutela dei minori in modo da correggere, ripri­stinandolo, il rapporto di responsabi­lità che, tra genitore e figli, deve sussistere. Nei casi di separazione e divorzio, questi stessi attori, con ra­dicale incoerenza, ordinano al padre di diventare un genitore "trascu­rante". Neppure l’articolo CPS 292, pensato a garantire i "diritti di visita" pena una multa, poco valido perfino nella migliore delle sue appli­cazioni, può garantire i 4 miseri giorni mensili riservati al genitore "escluso" dalla relazione con i figli, nel 95% dei casi il padre. Non sod­disfatta, la consigliera federale sig.ra Sommaruga, brama inasprire il tratta­mento riservato al padre. Secondo l’illuminata consigliera, qualora la madre si rifiutasse di permettere l’esercizio dei diritti di visita, non do­vrebbe accaderle nulla perché, udite udite, penalizzandola per inosser­vanza della legge si farebbe del male ai figli! Portagli via radicalmente il padre, seconda questa ed altre lungi­miranti autorità, non procurerebbe ai figli invece alcuna sofferenza.

: Forze politiche desiderano mo­dificare il congedo maternità e pater­nità in maniera da forzare la madre ad abbandonare presto l’accudi­mento del neonato perché se ne oc­cupi il padre, il quale dovrebbe, non si sa come, volente o nolente, sosti­tuire le insostituibili cure materne. Allo stesso tempo, nella quasi tota­lità delle separazioni, si consegnano i figli alla madre in affido esclusivo e si esclude forzatamente il padre dall’accudimento e dall’educa­zione dei propri figli, facendo al­tresì mancare un fondamentale sostegno alla madre.

: I Giudici federali hanno deciso che una madre in Svizzera, dunque anche in Ticino, per potersi occupare del proprio figlio può rimanere a casa a tempo pieno fino al 10mo anno di età di quest’ultimo, poi a metà tempo fino al 16mo anno. Nello stesso tempo, la politica fami­liare preme affinché le madri "ab­bandonino" i loro piccoli, già nella fascia di età 0-3 anni (fase dell’im­printing!), in pre-asili o nidi d’infan­zia appositamente creati, per tornare a lavorare, a far grana e alimentare il "circuito economico".

: Sono nati ovunque uffici canto­nali e federali per le "pari opportu­nità fra uomo e donna", per le "vittime di violenza domestica", Centri d’accoglienza per donne/ madri vittime di violenza (non con­tro la violenza sulle persone a pre­scindere dal loro sesso!) e cosi via. Rappresentano certo un progresso di civiltà, non v’è dubbio, tuttavia la percezione più diffusa è quella che questi uffici, per lo più occupati da donne, s’attivino per tutelare unila­teralmente i diritti della donna.

Quando la vittima di violenza, fi­sica o psichica, è invece l’uomo, quando la parità donna-uomo non è rispettata poiché un settore è oc­cupato da un massiccio numero di donne (educazione, socialità, sa­nità, scuole d’infanzia ed elemen­tari, segretariato, ecc.), allora tutte queste istanze smettono di "agitarsi". In tutti questi casi, che fine fanno dignità, coerenza e pari opportunità?

: L'interruzione del progetto e delle relazioni genitoriali viene vis­suta in larga maggioranza dai padri. Per questa ragione sono i padri a fi­gurare ampiamente in testa al­l'elenco degli autori di suicidio e/o omicidio legati alla separazione dai figli. Una nuova tipologia di soggetti deboli viene costante­mente incrementata dall'attuale Diritto del divorzio e soprattutto dalla giurisprudenza che si fonda sulla prassi consolidata del genitore affidatario, sulla logica giuridica del conflitto e della mancata separa­zione fra ruoli coniugali e ruoli ge­nitoriali. Analizzando le moderne responsabilità dei nuovi padri verso i figli, una considerazione inquie­tante s’impone: ad un’accresciuta partecipazione paterna al progetto genitoriale coincide, in caso di inter­ruzione del progetto stesso, una rea­zione uguale ed inversa di corrispondente sofferenza. Ad un’accresciuta partecipazione pa­terna al progetto genitoriale, in­spiegabilmente coincide un’aumentata richiesta da parte delle madri di separazioni e di­vorzi!

Perché allora voler conside­rare esclusivamente "soggetto debole" la madre, e non avviare un’attenta osservazione del feno­meno criminogeno ed un tempestivo intervento da parte di sociologi, an­tropologi, psichiatri e criminologi? Non abbiamo avuto sufficienti morti?

10° : La quasi totalità delle cause di separazione finisce con un affido dei minori alla madre e con alimenti che il padre deve versare. La nostra giurisprudenza, anziché fornire certezza di imparzialità, dà "quasi certezze" di ingiustizia: infatti dice in anticipo ai padri di avere il 95% di possibilità di perdere una causa, con pesanti contrac­colpi psicologici ed economici, solo perché appartenenti al sesso maschile! Un’assurdità che distorce il concetto stesso di "giustizia". La sentenza che un padre separato soli­tamente ottiene gli impone infatti di considerare "normale" ed "obbli­gatorio" quello che lo stesso Di­ritto e la stessa Psicologia definiscono lesivo dei diritti del minore e della sua stabilità!

I politici da noi eletti non devono, rassegnati, piegarsi dinanzi a questa deplorevole e anacronistica giuri­sprudenza di pochi Giudici, ma in­tervenire al più presto per fare modificare gli articoli di legge ob­soleti e crearne nuovi conforme­mente all’evoluzione del nucleo familiare e ai bisogni dei figli, ripor­tando come si suol dire "il campa­nile al centro del villaggio".

ROBERTO FLAMMINII, Educatore SUPSI, ospite della Ru­brica "Papageno: in nome dei Padri".

Contatti:

info@papagenonews.ch; tel 079 - 376 83 39 & 079 - 240 40 51

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