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CANTONESistema bonus/malus: quanto contano i salari e qual è il livello salariale?

19.08.14 - 13:02
Sistema bonus/malus: quanto contano i salari e qual è il livello salariale?

BELLINZONA - Sul sistema di bonus/malus nella valutazione dei progetti aziendali (che richiedono aiuti cantonali ai sensi della Legge sull’innovazione), si china Sergio Savoia che interroga a tal proposito il Consiglio di Stato.

 

"Il sistema - spiega Savoia - viene applicato nell’ambito di “direttive interne” e non attraverso una modifica legislativa. Non è dato quindi sapere quali siano esattamente i criteri di valutazione che permettono di lottare contro il dumping salariale e favorire l’occupazione residente".

 

Il coordinatore dei Verdi prosegue con una premessa che pesca indietro nel tempo:

 

L'iniziativa parlamentare generica presentata il 17 settembre 2007 da Gianni Guidicelli (PPD) chiedeva di inserire nella L-Inn una disposizione che vincolasse la concessione degli aiuti alle ditte che:

- aderiscono ai contratti collettivi di lavoro (CCL) nazionali, cantonali o aziendali oppure, se non sottostanno a nessun CCL, i cui salari sono stati ratificati dalla Commissione Tripartita;

- si impegnano ad assumere, a parità di qualifica professionale, la manodopera presente sul mercato del lavoro interno. In alternativa gli aiuti potranno essere graduati al contributo che le aziende danno alla creazione dei posti di lavoro per i residenti in Ticino".

 

Il rapporto della commissione della gestione, del 9 marzo 2010, basandosi anche su una valutazione giuridica del consulente giuridico del parlamento Dr. Michele Albertini, conclude che non vi sono "obiezioni di sorta" per la prima parte della mozione, mentre per la seconda, relativa all'assunzione di personale residente, sottolinea che "non sembrerebbe […] impossibile trovare formulazioni legalmente compatibili che, in qualche modo, possano mettere in condizione il legislatore di raggiungere lo scopo voluto dall’iniziativa […]. Pertanto si tratta […] di indicare alcuni percorsi su cui si possano costruire necessari presupposti per un’applicazione più restrittiva della legge a favore di quelle imprese che accanto all’innovazione tecnologica si adoperano per dare sbocchi occupazionali con particolare attenzione alle persone residenti e che sappiano mettersi in linea con i livelli salariali svizzeri".

 

La Commissione della gestione e delle finanze si è quindi pronunciata a favore dell’adozione parziale dell’iniziativa parlamentare generica e ha invitato il CdS a preparare un testo conforme che tenga anche conto degli aspetti legati alla formazione e alla sostenibilità ambientale.

 

Il 24 marzo 2010 l'iniziativa è stata parzialmente accolta dal Gran Consiglio.

 

Il 4 aprile 2011 Gianni Guidicelli interroga (82.11) il Consiglio di Stato per sapere come mai, a distanza di un anno, non si sia dato seguito alla decisione del Gran Consiglio e quando il governo intendesse presentare la modifica della L-inn. Nella risposta, datata 13 luglio 2011, il Consiglio di Stato precisava che "nel corso dell'estate 2010 i competenti servizi del Dipartimento delle finanze e dell'economia, che già stavano valutando un affinamento delle procedure, hanno elaborato una nuova prassi per l'applicazione della L-Inn, ricercando cioè una soluzione tramite "direttive di applicazione interne" e non attraverso una modifica legislativa, esattamente come saggiamente deciso dal Gran Consiglio." In particolare "è stata modificata la prassi di valutazione dei progetti, integrando nella valutazione anche una componente legata al numero dei dipendenti residenti".

 

"Per favorire il mercato del lavoro indigeno, e soprattutto per evitare il dumping salariale e il ricorso speculativo a manodopera frontaliera, per ogni progetto viene inoltre richiesta la distinta dei salari per categoria ed età, sottoposta per verifica all'Osservatorio del mercato del lavoro. Recentemente, ad esempio, a un'azienda è stato rifiutato l'aiuto in base alla L-Inn in quanto i salari minimi non erano in linea con quelli usuali del settore."

 

Nel messaggio 6569 del 23 novembre 2011, relativo allo stanziamento di un credito quadro di 32 milioni per la concessione di aiuti cantonali ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 della L-Inn, alla pagina 30 e successive viene descritta la prassi di valutazione dei progetti che integra "anche una componente legata al numero dei dipendenti residenti", come annunciato dallo stesso Consiglio di Stato nella risposta 4054.

 

Nel relativo rapporto, del 24 aprile 2012, la Commissione della gestione e delle finanze "invita anche a inasprire i malus per le aziende i cui livelli salariali non permettono ai loro dipendenti residenti in Ticino una qualità di vita adeguata e a non entrare in materia per richieste di imprese che versano i salari dei propri dipendenti in euro. La Commissione ritiene infine opportuno premiare maggiormente le ditte che favoriscono la formazione, specie dei giovani e degli apprendisti".

 

Nel messaggio 6592 del 17 gennaio 2012 il Consiglio di Stato fa nuovamente riferimento al messaggio 6569 per quanto riguarda il sistema di bonus/malus nella valutazione dei progetti. Oltre questa data non trovo altri riferimenti relativi alla prassi di valutazione dei progetti aziendali.

 

Savoia pone quindi al Consiglio di Stato le seguenti domande:

- il sistema bonus/malus attuale è quello descritto a pagina 30 e seguenti del messaggio 6569, in particolare la tabella a pagina 31 (riportata integralmente qui sotto) tutt'ora in vigore?

- sono state applicate le raccomandazioni della Commissione Gestione e Finanze riguardo ai "malus per le aziende i cui livelli salariali non permettono ai loro dipendenti residenti in Ticino una qualità di vita adeguata" e alla non entrata in materia "per richieste di imprese che versano i salari dei propri dipendenti in euro"?

- i salari di 3'000 franchi mensili che figurano nella tabella sono da intendersi netti o lordi?

- fino a quando erano in vigore queste soglie salariali?

- il Consiglio di Stato ritiene che un salario di 3'000 franchi mensili per 13 mensilità sia un salario dignitoso che favorisce l'occupazione dei residenti?

- dato che "per ogni progetto viene inoltre richiesta la distinta dei salari per categoria ed età" è possibile conoscere i livelli salariali della aziende beneficiarie di aiuti L-Inn? Quante aziende hanno beneficiato degli aiuti pur avendo un percentuale di oltre il 30% di salari inferiori a 3'000 franchi? e quante aziende hanno beneficiato di aiuti pur avendo una percentuale di oltre il 50% di salari inferiori ai 3'000 franchi?

- quante aziende hanno beneficiato di aiuti pur causando ripercussioni particolarmente negative a livello socioeconomico?

- A quante aziende è stato negato l'aiuto solo perché i salari erano troppo bassi?

- Il caso dell'azienda alla quale "è stato rifiutato l'aiuto in base alla L-Inn in quanto i salari minimi non erano in linea con quelli usuali del settore" citato nella risposta all’interrogazione 82.11 è lo stesso citato in aula dalla consigliera di Stato Laura Sadis martedì 24 giugno, vale a dire si riferisce alla Swatch? Quale era il grado di innovazione del progetto? quale la percentuale di posti qualificati? il tasso di transfert tecnologico e/o commesse a ditte locali?

- Nella risposta all’interrogazione 82.11, il Consiglio di Stati sottolinea come la seconda parte dell'iniziativa generica del 17 settembre 2007, quella relativa alla manodopera residente, sia incompatibile con il principio della non discriminazione sancito dall'art. 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (ALC). Nel caso della The North Face Sagl di Stabio gli organi di stampa riportano che l’azienda, in cambio dell’esenzione al 100% dalla tassazione sull'utile e sul capitale per 10 anni, si è impegnata ad assumere almeno il 50% di personale residente in Ticino e a creare almeno 100 posti di lavoro ad alto valore aggiunto. Il Consiglio di Stato ritiene che in questo caso è stato violato l’ALC?

- Nella stessa risposta il Consiglio di Stato afferma che è lo stesso rapporto commissionale a evidenziare come la perizia giuridica abbia appurato "in maniera inequivocabile che, così come espresso nel testo dell'iniziativa, l'aspetto sollevato non può trovare posto nella Legge in questione, in quanto sarebbe considerato discriminatorio nei confronti di cittadini direttamente provenienti da Paesi terzi, in particolare da quelli con cui abbiamo sottoscritto un accordo di libera circolazione delle persone". Da qui la conclusione del rapporto commissionale, approvata dal Gran Consiglio, di un accoglimento parziale dell'iniziativa, dando al Governo il "compito difficile ma non impossibile" di trovare la soluzione. "Con qualche accorgimento che tenga conto anche di elementi quali la sostenibilità ambientale e le esigenze del mercato del lavoro interno - concludeva il rapporto commissionale - è certamente possibile, operando con direttive di applicazione interne, procedere nella direzione indicata dall'iniziativa, senza scontrarsi frontalmente con la legislazione e la giurisprudenza svizzera ed europea in materia di Accordi bilaterali". Queste affermazioni però si riferivano alla seconda parte dell’iniziativa, la prima parte - quella che chiedeva di concedere aiuti solo alle aziende che “aderiscono ai contratti collettivi di lavoro (CCL) nazionali, cantonali o aziendali oppure, se non sottostanno a nessun CCL, i cui salari sono stati ratificati dalla Commissione Tripartita” - come è stata integrata nella L-Inn?

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