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BELLINZONACCL e dichiarazione di obbligatorietà, scatta l'interrogazione

16.02.17 - 09:01
CCL e dichiarazione di obbligatorietà, scatta l'interrogazione

BELLINZONA - I contratti collettivi di lavoro (CCL) della vendita tornano d’attualità in merito alle procedure e alle condizioni per una sua dichiarazione di obbligatorietà generale.

Nell’interrogazione di Matteo Pronzini si legge che a creare il dibattito sono state le dichiarazioni della commissione paritetica (CP) creata nel quadro della stipulazione del CCL e dei risultati da essa ottenuti nell’ambito del censimento delle aziende dei commenti attivi in Ticino. Seconda la CP i commerci attivi in Ticino sarebbero circa 1’600 per un totale di 1’100 datori di lavoro. Il numero, secondo quanto riportato nel testo dell’interrogazione, sarebbe «nettamente inferiore a quello risultante da un’inchiesta precedente che indicava in 2’200 il numero dei negozi occupanti circa 12’000 dipendenti». Il dato ha suscitato le critiche del sindacato Unia (non firmatario del CCL) e ritiene che esso sia stato «in qualche modo accomodato onde consentire di raggiungere più facilmente uno dei quorum previsti per la dichiarazione di obbligatorietà generale».

Infatti secondo Pronzini non vi sono dubbi «che le parti contraenti abbiano un interesse a rendere più facili ed accessibili le condizioni per la dichiarazione di obbligatorietà generale, cosa di per sé sostenibile, in particolare qualora questa richiesta vedesse coinvolto e consenziente tutto lo spettro delle organizzazioni dei lavoratori». La stipulazione del CCL e la sua dichiarazione di obbligatorietà generale sono condizioni necessarie affinché la nuova legge sugli orari di apertura dei negozi possa entrare in vigore. «E la grande distribuzione potrà beneficiarvi gratuitamente poiché le condizioni di lavoro e di salario previste nel CCL sono inferiori a quelle della grande distribuzione» scrive ancora Pronzini.

Secondo le disposizioni della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro spetta al Cantone (ad un organo da esso designato) dichiarare di obbligatorietà generale il CCL della vendita nella misura in cui adempisse a tutte le condizioni previste dalla legge, in particolare i diversi quorum (tasso di sindacalizzazione, maggioranza di imprenditori che sottoscrivano il CCL, etc.).

Secondo Pronzini anche il Cantone è interessato a che questo CCL venga decretato di obbligatorietà generale. «Senza questo passaggio la legge resterebbe lettera morta. Di conseguenza potrebbero non esserci i presupposti affinché l’analisi e la verifica delle condizioni per la dichiarazione di obbligatorietà generale vengano svolte con la dovuta imparzialità».

La legge federale prevede, all’articolo 11, la consultazione di periti: “L’autorià competente domanda, prima di decidere, il parere di periti indipendenti, eccetto che ciò appaia senz'altro superfluo. Essa può istituire una commissione permanente di periti, in parti, in particolare per accertare se le condizioni previste nell'articolo 2 numeri 1 e 2 sono adempiute”. L’art. 2 è proprio quello relativo al conseguimento dei diversi quorum.

Fatte queste premesse Pronzini pone al Consiglio di Stato queste domande:

1. Non ritiene opportuno che l’organismo che affronterà la richiesta di dichiarazione di obbligatorietà generale del contratto cantonale della vendita,  con riferimento all’art. 11 della Legge federale, faccia capo a periti indipendenti?

2. Non ritiene che questa valutazione debba investire tutte le condizioni previste dagli art. 1 e 2 della Legge federale, in particolare il fatto che i negozi che sono già firmatari di un proprio CCL (in particolare la grande distribuzione – COOP, Migros, etc.) possano essere considerati come sottoposti al CCL visto che, la loro non è un’adesione al CCL, ma una semplice dichiarazione di adesione nella misura in cui nei loro CCL aziendali rispetterebbero “condizioni equivalenti”?

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