Cerca e trova immobili

LUGANOAccordo City Manager: "Gli altri dipendenti avranno lo stesso trattamento?"

19.08.15 - 17:26
L'interrogazione di Martino Rossi, capogruppo del PS tocca un tema parecchio dibattuto in queste ore
Accordo City Manager: "Gli altri dipendenti avranno lo stesso trattamento?"
L'interrogazione di Martino Rossi, capogruppo del PS tocca un tema parecchio dibattuto in queste ore

LUGANO - L'interrogazione di Martino Rossi, capogruppo del Partito Socialista va a toccare un tema parecchio dibattuto in queste ore. Quello dell'accordo tra il Muncipio di Lugano e l'ex City Manager Delorenzi.

Martino Rossi motiva le sue richiesteall'esecutivo con i principi di pari trattamento di tutti i dipendenti e dilegalità.L'interrogante sottolinea come la richiesta "prescinda da una valutazione dei meriti ed eventuali demeriti del City Manager con cui si intende stipulare un accordo di fine impiego molto discusso sui media. I firmatari esprimono anche comprensione e partecipazione per le condizioni cagionevoli di salute dell’alto funzionario del Comune".

Per questo motivo il capogruppo PS interroga il Municipio con le seguenti domande:

Lo stipendio del City Manager ammonta a 240'000 fr./anno: è conforme questo importo agli Art. 36 e 45 del ROD? Come si è arrivati a quell’importo?

La bozza di accordo prevede il pagamento di 2 anni di stipendio per malattia, ciò che sembra conforme all’Art. 72 ROD (720 giorni di malattia pagati a stipendio pieno): ma quanti giorni di malattia sono già stati computati sino ad oggi (vedi anche Art. 74 ROD)? Ed è pertinente garantire a priori due anni qualora il decorso della malattia, che sembrerebbe ora generare un’incapacità di lavoro totale, permettesse il recupero della capacità lavorativa, magari anche solo parziale? 

La bozza di accordo prevede due anni di congedo pagato parzialmente, nel senso che il Comune prenderebbe a suo carico gli oneri sociali, che non sono indifferenti. È conforme questo dispositivo alla luce dell’Art. 68 cpv. 2 ROD che recita: “Il Municipio ha la facoltà di concedere congedi pagati o non pagati o da dedurre dalle vacanze, richiesti per giustificati motivi personali o familiari, per ragioni di studio o di riqualificazione professionale e per compiti di utilità pubblica”?

La bozza di accordo prevede poi un anno supplementare a stipendio pieno, di cui 6 mesi potrebbero essere conformi all’Art. 88 ROD, ma gli altri 6 mesi non sembrano disporre di base legale. Non è però chiaro se al caso in questione (il City manager è stato assunto nel 2006) si applichi il cpv. 3 di quell’articolo (50 anni di età e almeno 10 di servizio), o il cpv. 4 (50 anni di età e meno di 10 anni di servizio). Sorprende poi il fatto che si parli di eventuali prestazioni su mandato da fornire verosimilmente come contropartita di quei 6 mesi supplementari pagati a priori. I mandati presuppongono capacità lavorativa e vanno retribuiti di caso in caso, se effettuati, e non forfetariamente e a priori. Questi punti dell’accordo sono conformi con le disposizioni legali del ROD? Quali disposizioni  esattamente?

L’Art. 86 ROD (Disdetta per nominati) recita al cpv. 3: “Sono considerati giustificati motivi: a. la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento per limiti di età; b. l’assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza”. Questo dispositivo è stato sospeso “ad personam” in questo particolare caso? È legalmente giustificata la sua non applicazione, e da quali altre norme?

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
NOTIZIE PIÙ LETTE