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CANTONETrattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, si modifica la legge

29.04.15 - 16:03
Trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, si modifica la legge

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha licenziato, nel corso della seduta odierna, il messaggio inerente ad alcune modifiche della Legge tributaria (LT) che si rendono necessarie in relazione alla nuova Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, la cui entrata in vigore è prevista per il 1. gennaio 2016.

La legge prevede una serie di modifiche legislative che toccano direttamente la Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID), nonché la Legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD). Il diritto vigente prevede la deducibilità delle spese inerenti al perfezionamento e a determinate riqualificazioni connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Le spese di formazione professionale non possono essere invece dedotte dal reddito imponibile. Grazie alle modifiche proposte nel messaggio governativo, la distinzione attuale fra il concetto di formazione
professionale (non deducibile) e quello di perfezionamento (deducibile) viene a cadere.

Il nuovo art. 32 cpv. 1 lett. n della Legge tributaria introduce infatti una nuova deduzione generale per le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di CHF 10'000.--, purché il contribuente abbia conseguito un diploma del livello secondario II (scuole di maturità liceale, scuole specializzate e scuole di formazione professionali di base) oppure abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II. Le spese di formazione e perfezionamento, sopportate dal contribuente, saranno deducibili purché la formazione riguardi l’attività professionale.

I nuovi articoli 26 e 68 cpv. 1 lett. e della Legge tributaria enunciano inoltre per i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente e per le persone giuridiche la deduzione delle spese di formazione e perfezionamento professionali del proprio personale, comprese le spese di riqualificazione, quali oneri giustificati dall’uso commerciale, senza alcuna limitazione di importo. "Si reputa" comunica la Divisione delle contribuzioni del DFE "che l’incidenza finanziaria sul gettito fiscale delle persone fisiche e delle persone giuridiche, sebbene non precisamente quantificabile, sia sostenibile e persegue lo scopo di incentivare la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori".

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