Cerca e trova immobili

CANTONEIndennità di adozione: 80% del reddito percepito

11.03.15 - 16:47
Sarà determinata ed erogata dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari per un periodo di 14 settimane
Indennità di adozione: 80% del reddito percepito
Sarà determinata ed erogata dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari per un periodo di 14 settimane

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha licenziato nella seduta odierna il messaggio che presenta il disegno di legge cantonale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione. Il Governo risponde così all’iniziativa parlamentare presentata in forma generica il 23 settembre 2013 dalla deputata Michela Delcò Petralli e cofirmatari e approvata dal Gran Consiglio il 23 settembre 2014.

L’indennità di adozione sarà determinata ed erogata dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. La legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) del 25 settembre 1952 sarà la normativa di riferimento.

L’indennità di adozione corrisponderà all’80% del reddito percepito (salario per i lavoratori dipendenti e reddito aziendale per i lavoratori indipendenti) per 14 settimane; l’importo giornaliero massimo corrisponde a 196 franchi.

Come da vincolo posto dal Gran Consiglio, i contributi saranno invece fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari presso i rispettivi affiliati sul modello di quanto avviene da tempo per gli assegni familiari integrativi (AFI).

L’aliquota necessaria a coprire le spese per i circa 40 casi all’anno di adozione sarà molto ridotta (indicativamente lo 0.01% della massa reddituale AVS).

 

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
NOTIZIE PIÙ LETTE