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CANTONEDetenuti stranieri, il CdS risponde a Sanvido

19.12.14 - 18:14
Detenuti stranieri, il CdS risponde a Sanvido

BELLINZONA - In un'interrogazione Paolo Sanvido chiedeva al Consiglio di Stato se vi fosse la possibilità di far "espiare le pene inflitte ai criminali stranieri a casa propria".

"La materia - si legge nella risposta - è disciplinata dalla Convenzione sul trasferimento dei condannati".

Nel dettaglio i presupposti in questione:
a: il condannato deve essere cittadino dello Stato di esecuzione;
b: la sentenza deve essere definitiva;
c: la durata della condanna che l'imputato deve ancora subire deve essere di almeno sei mesi alla data di ricezione della domanda di trasferimento, o indeterminata;
d: il condannato o, qualora uno dei due Stati lo ritenesse necessario a causa della sua età o del suo stato fisico e mentale, il suo rappresentante deve consentire al trasferimento;
e: gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna devono costituire un reato per il diritto dello Stato d'esecuzione, o dovrebbero costituirne uno qualora avvenissero sul suo territorio;
f: lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono essersi accordati su tale trasferimento.

Il Consiglio di Stato enumera inoltre la ripartizione dei detenuti stranieri alla fine del mese di novembre: 63 a La Farera, 134 a La Stampa, 24 a La sezione aperta (Stampino).

Quanto costano? 330 franchi al giorno. "Come i detenuti svizzeri, non essendovi - spiega il CdS - differenze di trattamento".

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