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CANTONE"I soldi pubblici solo alle aziende ticinesi"

17.10.14 - 17:03
Zali presenta la proposta per regolare le commesse pubbliche
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"I soldi pubblici solo alle aziende ticinesi"
Zali presenta la proposta per regolare le commesse pubbliche

BELLINZONA - Le commesse pubbliche sono riservate solo alle aziende svizzere fino a un importo di 8,7 milioni di franchi per i lavori edili e 350 mila franchi per forniture e servizi. Un messaggio chiaro che il Direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali, ha voluto dare quest'oggi presentando la Revisione della Legge sulle commesse pubbliche che è in consultazione. La legge vuole garantire alle piccole e medie imprese indigene (artigiani, liberi professionisti, ecc.) l’accesso prioritario e protetto a un mercato del valore annuo stimato nell’ordine di 400-450 milioni di franchi.

Subappalto - La revisione prevede anche il divieto del subappalto e dell’impiego di lavoratori indipendenti o autonomi o di personale a prestito. Qualora esso fosse eccezionalmente consentito, il subappalto è possibile unicamente in favore di soggetti aventi anch’essi sede o domicilio in Svizzera.

Sussidi - La nuova LCPubb estende l’accesso esclusivo alle ditte indigene anche alle opere dei committenti sussidiati. Tutte le opere finanziate dal Cantone in misura superiore al 50% o a 1 milione di franchi dovranno rispettare il principio di accesso prioritario alle aziende svizzere. Il versamento dei sussidi sarà vincolato al rispetto delle condizioni di legge, della gara e del contratto, con possibilità di richiederne la restituzione in caso di violazioni.

Procedure a invito - La nuova LCPubb aumenta le procedure a invito (con almeno 3 concorrenti) fino a importi di 250’000 (500’000 franchi per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale). Incarichi diretti saranno possibili fino a un ammontare di 150 mila franchi.

Sanzioni - La revisione prevede infine un inasprimento delle sanzioni e sancisce l’obbligo di denuncia in caso di violazioni. Per l’imprenditore sono previste l’esclusione dagli appalti pubblici e la revoca dell’aggiudicazione, oltre all’eventuale rescissione del contratto. A ciò si possono aggiungere sanzioni amministrative (da pene pecuniarie all’esclusione, sino a 5 anni, dalle gare) e penali. Per il committente sono possibili la perdita dei sussidi e sanzioni penali.

Con questa revisione della LCPubb il Cantone esercita la propria sovranità in materia di appalti pubblici, nell’intento di attribuire alle aziende locali, in esclusiva, i lavori commissionati dagli enti pubblici, ampliare la sfera protetta riservando alle aziende locali anche il mercato dei lavori privati che beneficiano di sussidi pubblici e sensibilizzare tutti i committenti sull’importanza di dare la priorità alle aziende ticinesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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