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CANTONELegge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi, ecco le modifiche

08.01.15 - 14:48
Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi, ecco le modifiche

BELLINZONA - In data 14 ottobre 2014 il Consiglio di Stato ha apportato alcune modifiche al Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996. Queste modifiche, dopo aver ottenuto l’approvazione dell’Autorità federale, sono state pubblicate sul BU 19.12.2014.

La maggior parte delle modifiche sono conseguenti alla necessità di adattare il regolamento a seguito delle modifiche avvenute nella legislazione federale sulla pesca (1) e della revisione generale del Regolamento di applicazione della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP) (2). Altre modifiche sono invece scaturite da proposte avanzate dalla Federazione ticinese Acquicoltura e Pesca (FTAP) e hanno lo scopo di tutelare maggiormente il temolo (3).

Altri piccoli ritocchi sono dovuti invece alla correzione di imprecisioni testuali non rilevate in passato.

(1) - Per decisione dell’Autorità federale sarà assolutamente vietato l’uso di ami muniti di ardiglione per qualsiasi tipo di esca (naturale e artificiale) in tutti i corsi d’acqua eccettuato il fiume Tresa, nel quale vigono le disposizioni del regolamento CISPP.

- Nei laghi Verbano e Ceresio, nonché nei laghi alpini e bacini vari indicati sulla cartina allegata alla patente ed elencati nel libretto di statistica la situazione rimane invece invariata.

(2) - La revisione generale del regolamento della CISPP ha provveduto a una semplificazione della normativa attraverso una chiara suddivisione tra attrezzi professionali e dilettantistici e un maggior raggruppamento degli attrezzi nelle varie categorie. L’incidenza di questa operazione sull’attività di pesca è però praticamente nulla.

- Per contro le seguenti decisioni della CISPP sono da rilevare con particolare attenzione dai pescatori, siccome modificano sostanzialmente la situazione rispetto al passato. Si tratta:

a) dell’attribuzione dello status di protezione assoluta per l’anguilla e il conseguente
stralcio della spaderna dagli attrezzi consentiti;
b) dell’autorizzazione all’utilizzo dell’ecoscandaglio durante l’attività di pesca;
c) dell’introduzione di limiti al numero di catture giornaliere di alcune specie da parte dei pescatori dilettanti nei termini seguenti:
• 15 salmonidi (trote, salmerini e coregoni) di cui non più di 5 esemplari tra trote e salmerini;
• 50 pesci persici;
• 5 lucioperca;
• 2 lucci.
d) Per la pesca professionale sul Ceresio si è provveduto a una riduzione del metraggio delle reti, risultato eccessivo rispetto alle reali esigenze attuali dei pescatori.

(3) - A maggiore tutela della riproduzione del temolo è stata introdotta la proibizione di entrare in acqua dal 15 marzo al 30 aprile nelle seguenti tratte fluviali:
a) Ticino: dalla foce fino alla confluenza del torrente Baròugia a valle del ponte FFS a sud di Giornico;
b) Brenno: dalla confluenza con il Ticino fino a Malvaglia (ponte per Semione);
c) Moesa: dalla confluenza con il Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni.

- Sempre nella stessa ottica, la pesca del temolo, finora permessa nei mesi di ottobre e novembre con la patente D3, è temporaneamente sospesa. La specie temolo è quindi definita a regolamento come specie protetta.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015.

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