BELLINZONA - Modificate alcune condizioni per l’ottenimento degli incentivi a favore dell’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle energie rinnovabili per il periodo 2011-2015. Il decreto regola le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per:
- la promozione dell’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza energetica);
- la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili;
- la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento;
- il sostegno alle politiche energetiche degli enti locali.
A circa quattro anni dalla sua entrata in vigore, si è proceduto ad attuare piccoli adeguamenti delle condizioni e dei criteri di accesso agli incentivi.
In sintesi, sono state apportate le seguenti modifiche:
a. Art. 15 cpv. 1 tolto l’obbligo per il comune di essere membro dell’associazione “Città dell’energia”, non più ritenuto necessario, poiché dall’entrata in vigore del Fondo energie rinnovabili FER (29 aprile 2014), il comune è già tenuto ad adottare una politica energetica comunale per ottenere questi fondi;
b. Art. 15 cpv. 3 tolto il tetto massimo di incentivazione di 25'000.-, alfine di sostenere maggiormente i comuni.