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TICINOLavoro nero in Ticino, non vi sarà un potenziamento dei controlli

23.11.11 - 15:16
Il Consiglio di Stato ha risposto a un'interrogazione di Massimiliano Robbiani sul tema del sommerso in merito al fermo del 20 settembre scorso su un cantiere di Chiasso di due rumeni senza permesso di lavoro
Keystone (archivio)
Lavoro nero in Ticino, non vi sarà un potenziamento dei controlli
Il Consiglio di Stato ha risposto a un'interrogazione di Massimiliano Robbiani sul tema del sommerso in merito al fermo del 20 settembre scorso su un cantiere di Chiasso di due rumeni senza permesso di lavoro

BELLINZONA - In Ticino non vi sarà un potenziamento dei controlli per combattere la piaga del lavoro nero. Lo scrive il Consiglio di Stato nella risposta all'interrogazione del deputato della Lega dei Ticinesi Massimiliano Robbiani che si era rivolto all'esecutivo per avere lumi sulla situazione in Ticino dopo il fermo dello scorso 20 settembre al cantiere Polaris di due rumeni residenti a Milano senza permesso di lavoro impiegati presso una ditta ticinese. Tuttavia il Governo cantonale assicura che "l'attuale organico ispettivo riesce a far fronte alle segnalazioni di presunto lavoro nero ricevute, grazie anche all'attività svolta in collaborazione con i servizi della Polizia cantonale".

Nel nostro paese l'economia sommersa rappresenterebbe - sempre stando ai dati forniti dal Consiglio di Stato - circa l'8 % del prodotto interno lordo svizzero, per un valore di oltre 40 miliardi di franchi annui.

Un fenomeno che non risparmia il Ticino. Infatti dall'inizio dell'anno fino al mese di ottobre 2011 sono stati 236 i casi di persone colte a lavorare in nero grazie ai controlli effettuati. Sul totale di 236 persone 180 sono stranieri. Di queste, 116 provengono dall'estero, mentre 64 sono residenti.

Nel caso specifico riguardante il caso di Chiasso di cui si accennava all'inizio, il consiglio di Stato spiega che non si è trattato di lavoro nero, bensì di una "violazione dell'obbligo di notifica in base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone. "E' considerato lavoro nero - si legge nel documento recapitato a Robbiani - l'esercizio di qualsiasi attività dipendente o indipendente che avviene in violazione degli obblighi di annuncio e di autorizzazione, conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali (occupazione di lavoratori che non sono annunciati presso le assicurazioni sociali, l'esecuzione di lavori non annunciati da parte di lavoratori già al beneficio di una rendita di disoccupazione o delle assicurazioni sociali), di stranieri (occupazione di lavoratori, soggetti all'imposta alla fonte, che non si sono annunciati al fisco, violando l'obbligo legale di annuncio). Anche il conseguimento di utili, per i quali sussiste l'assoggettamento IVA, senza annunciarli secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto costituisce lavoro nero".

Al contrario, lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte di un prestatore di servizio transfrontaliere (indipendente o distaccato) in violazione dell'obbligo di annuncio non costituisce lavoro nero. La Svizzera ha istituito l'obbligo di notifica per i cittadini dell'UE che esercitano un'attività lavorativa in Svizzera, della durata inferiore a 90 giorni, e che non necessitano di un permesso delle autorità competenti in materia di diritto degli stranieri.

C'è un altro aspetto che riguarda le sanzioni. Le violazioni all'obbligo di notifica possono essere sanzionate con una multa amministrativa fino a 5mila franchi, ma non costituiscono motivo sufficiente per vietare ai prestatori di servizio transfrontalieri di effettuare la loro prestazione". L'obbligo di notifica ha carattere puramente formale, il diritto a effettuare una prestazione fino a 90 giorni per anno civile esiste a prescindere da questo obbligo, el a sua violazione non è quindi considerata lavoro nero. Ai sensi dell'ACLP possono beneficiare della procedura di notifica, e quindi non necessitano pertanto di un permesso di lavoro) anche i cittadini extracomunitari sul mercato del lavoro di un paese dell'UE da almeno 12 mesi.

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