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MENDRISIOLa parola al giudice Zali: "Sospensione della pena perché non vi è motivo per non farlo"

07.04.09 - 17:15
La parola al giudice Zali: "Sospensione della pena perché non vi è motivo per non farlo"

MENDRISIO - Per quanto concerne la richiesta da parte dell'avvocato di parte civile di considerare il dolo eventuale il giudice Zali ha affermato che "le parti hanno riassunto la loro discussione confrontandosi con la sola sentenza del caso di Avegno; riportata ad un caso come questo non si trattava dell'unico paragone possibile" ha spiegato Zali che ha poi aggiunto come questo fosse probabilmente "il meno calzante". Il presidente della corte ha poi ricordato diversi casi che probabilmente sarebbero stati più appropriati: il caso di Ponte Tresa, uno a Bioggio, uno in Riviera e altri ancora che si sarebbero rivelati "più significativi perché vi era inettitudine alla guida mentre il caso Nessi (Avegno, n.d.r.) è connesso ad una situazione di lucidità". "Il confronto è sempre comunque difficile e delicato" ha tenuto a precisare Zali.

Tornado al caso in questione il giudice ha affermato che "è grave perché si sovrappongono due negligenze: la guida in stato di ubriachezza e la velocità molto superiore a quella consentita che, nel caso specifico rappresenta è aggravata dalla condizione del conducente". Il giudice Zali ha sottolineato che la professione dell'imputato doveva renderlo ancora più attento alla situazione.

"Non vi è prova certa di episodi simili a quello che ha portato all'incidente avvenuti in precedenza" ha affermato il giudice riferendosi ai presunti casi di abuso di alcolici da parte dell'imputato, "mentre di ripetute situazioni al limite la corte è certa anche in base alle dichiarazioni stesse dell'imputato". La corte ha poi riconosciuto che "effettuare questi accertamenti, ascoltando in aula un numero così elevato di testimoni, è stato particolarmente duro per l'accusato, di questa durezza la corte ha tenuto conto nella sua valutazione della pena".

La prognosi sulla concessione della sospensione condizionale "non può essere negativa per l'assenza di precedenti. Non gli si può porre a carico di aver ignorato moniti concreti perché non vi erano precedenti sanzioni" ha spiegato il giudice Zali che ha poi rilevato che "l'astensione all'uso di alcoolici, la rinuncia  a richiedere nuovamente la licenza di condurre e la decisione di ritirarsi a vita privata, sono elementi favorevoli. La corte ritiene inoltre che l'accusato ha perso il suo lavoro e ha così peggiorato sensibilmente la sua situazione economica, cosa che non era indispensabile e che rappresenta una dura conseguenza in prospettiva futura. Non vi è motivo di pronunciare una parte di pena che debba essere scontata nella forma della semi libertà, da qui la decisione di concedere la sospensione con però la sua estensione a quattro anni".

A conclusione della lettura della sentenza sono stati diversi i commenti dei familiari e degli amici della vittima di disapprovazione. Commenti giunti alle orecchie alle quali erano destinati...

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