Berna e Lisbona hanno convenuto che i due Stati possono percepire un'imposta alla fonte del 15% al massimo sull'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, se una società detiene per almeno due anni una partecipazione del 25% o più del capitale dell'azienda che paga i dividendi, questi ultimi sono esentati dall'imposta alla fonte.
Non sono inoltre dovute imposte alla fonte su dividendi alle Banche centrali di entrambi gli Stati, nonché a istituzioni di previdenza. Conformemente all'Accordo sulla fiscalità del risparmio, gli interessi e i canoni pagati tra imprese associate (partecipazioni del 25% detenute per almeno due anni) non saranno sottoposti all'imposta alla fonte dal 1. luglio 2013.
Per entrare in vigore, il Protocollo dev'essere approvato dai Parlamenti di entrambi i Paesi.