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ZUGONessun risarcimento al professore per le false accuse di abusi

06.05.16 - 14:46
L'insegnante aveva chiesto un risarcimento di 235'000 franchi
Nessun risarcimento al professore per le false accuse di abusi
L'insegnante aveva chiesto un risarcimento di 235'000 franchi

ZUGO - Un professore del canton Zugo, accusato di abusi sessuali e poi prosciolto, non riceve nessun risarcimento dalle autorità di perseguimento penale per aver perso il lavoro. Lo ha deciso il Tribunale federale (TF).

Nell'estate del 2009 la mamma di una ragazza aveva accusato l'insegnante di aver più volte abusato sessualmente di sua figlia e una volta di averla stuprata tra il 2006 e il 2008. Il professore aveva poi trascorso otto giorni in detenzione preventiva. La direzione scolastica lo ha licenziato nel dicembre del 2009.

Il Tribunale penale del canton Zugo nell'ottobre 2013 ha assolto l'uomo da ogni accusa. Per la detenzione preventiva ha ricevuto un risarcimento di 2400 franchi. Oltre a ciò, ha ricevuto una riparazione morale di 20'000 franchi. Sono state respinte tutte le ulteriori richieste di risarcimento danni e riparazioni. Decisione poi confermata dal Tribunale d'appello in seconda istanza.

Al TF l'insegnante chiedeva un risarcimento danni per almeno 235'000 franchi.

Il codice di procedura penale prevede che lo Stato è responsabile per i danni riportati da una persona a causa di un procedimento penale da cui è stata interamente o in parte prosciolta. Spesso si tratta di perdite economiche dovute a un licenziamento.

Come indica il TF in una sentenza pubblicata oggi, non si è mai finora dovuto esprimere per dire in quali casi sussiste un obbligo di risarcimento.

Nella dottrina giuridica e in alcuni Cantoni si parte dal presupposto che lo Stato è responsabile per la totalità dei danni causati da un procedimento penale, scrive il TF.

Deve però essere soddisfatta la condizione, secondo i giudici di Losanna, che le autorità di perseguimento penale siano responsabili sotto il profilo giuridico per il licenziamento. Deve quindi, come di consueto nelle domande di responsabilità, esserci un rapporto di causalità tra il procedimento penale e le dimissioni.

Nel caso in questione le autorità di perseguimento penale non hanno nessuna responsabilità, secondo il TF. Il consiglio scolastico ha licenziato il professore senza una reale giustificazione. Si è trattato di un inammissibile licenziamento basato sul solo sospetto.

Per questo comportamento scorretto delle autorità scolastiche non devono pagare le conseguenze le autorità di perseguimento penale. Non potevano prevedere questo procedimento da parte della scuola, indica il TF.

Infine: la sola circostanza che contro l'insegnante sia condotta un'inchiesta penale non è di per sé sufficiente per un licenziamento.

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