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OSPITEUn'imposta contro le polveri fini

29.05.17 - 20:01
Samuele Vorpe, responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI
supsi.com
Un'imposta contro le polveri fini
Samuele Vorpe, responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI

Dal proprio reddito del lavoro è possibile dedurre fiscalmente il costo legato allo spostamento dal domicilio al luogo di lavoro poiché si tratta di una spesa necessaria per il conseguimento del reddito da attività lucrativa dipendente. Di principio è possibile dedurre la spesa effettiva del mezzo pubblico disponibile. Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (per esempio infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.), è ammessa una deduzione ai fini dell’imposta cantonale sino a 60 centesimi al chilometro per le automobili.

Questa è la novità introdotta dal Consiglio di Stato a decorrere dal periodo fiscale 2017. Infatti, per i periodi fiscali precedenti la deduzione era pari a 70 centesimi, in linea con quanto previsto ai fini dell’imposta federale diretta. Tuttavia, occorre rilevare che per quest’ultima è stato introdotto dal 2016 un tetto massimo di 3'000 franchi. Il legislatore federale, per garantire il fi-nanziamento a lungo termine dell’esercizio, della manutenzione e dell’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, ha infatti deciso di mettere un freno nell’ambito dell’imposta federale diretta alla deduzione per le spese di trasporto del proprio veicolo privato per i lavoratori dipendenti.

Ciò nonostante, il legislatore federale non ha obbligato i Cantoni a modificare le loro legislazioni cantonali in materia di deduzione fiscale dei costi di trasporto. Ad essi, infatti, viene offerta la possibilità (norma potestativa), ma non l’obbligo, di fissare un limite superiore per la deduzione delle spese di trasporto ai fini dell’imposta cantonale sul reddito, ai sensi dell’art. 9 cpv. 1, ultima frase della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, «Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può essere fissato un importo massimo»). L’introduzione di un limite alle spese di trasporto costituisce però una violazione del principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva poiché le spese di conseguimento del reddito del lavoro non possono più essere dedotte integralmente ai fini dell’imposta federale diretta e di quella cantonale, sempre che il Cantone abbia introdotto un tetto massimo.

Ebbene, questa violazione si può giustificare soltanto per raggiungere degli obiettivi extra-fiscali, in tal caso legati allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell’ambiente (artt. 73 e 74 della Costituzione federale). Una misura di natura extra-fiscale, per essere ammessa, deve soprattutto avere una sufficiente base costituzionale e rispondere ad un interesse pubblico preponderante. Il limite alla deduzione delle spese di trasporto del veicolo privato può certamente permettere di raggiungere degli obiettivi extra-fiscali, quali la diminuzione dell’inquinamento dell’aria.

In Ticino, le autorità politiche hanno per il momento scelto di ridurre i centesimi deducibili e di non avvalersi della possibilità del tetto massimo data dal diritto federale superiore. Altri Cantoni, invece, ne hanno fatto uso: Berna ha fissato un tetto di 6'700 franchi, Svitto di 10'000 franchi, Appenzello Esterno, Nidvaldo e Turgovia di 6'000 franchi, Basilea Città di 3'000 franchi, Ginevra di 500 franchi e, infine, San Gallo al prezzo di un abbonamento generale delle FFS in 2. classe. Altri Cantoni stanno ancora esaminando se far uso o meno di questa possibilità.

Le ragioni della scelta ticinese possono essere evidentemente ricondotte alla situazione morfologica del territorio cantonale, composto da molte valli e zone di montagna, che rendono difficile lo spostamento con il mezzo pubblico. Quest’ultimo poi, a detta di molti, non è sufficientemente capillare e attrattivo per il contribuente che preferisce dunque continuare a spostarsi con la propria autovettura. Forse, l’avvento della Galleria del Ceneri potrebbe far cambiare idea ad alcuni.

In diverse zone del Ticino, soprattutto negli agglomerati urbani e nelle zone adiacenti all’autostrada A2, ci si confronta ormai quotidianamente con un problema di traffico intenso, certamente amplificato dalle vetture provenienti dalla vicina Lombardia. Ne consegue un significativo inquinamento dell’aria che costituisce un grosso problema per il Canton Ticino. Per tentare di arginare questo problema, si potrebbe dunque pensare di introdurre un limite massimo di spesa deducibile di 3'000 franchi, come previsto per l’imposta federale diretta, oppure un massimo equivalente al costo dell’abbonamento annuale Arcobaleno per tutto il Ticino in 2. classe.

Tuttavia, per tenere conto della situazione morfologia e per non penalizzare coloro che utilizzano il veicolo a causa del domicilio in valle o in montagna, si potrebbe continuare a concedere loro la deduzione illimitata, come previsto dall’attuale ordinamento. La disparità di trattamento che si verrebbe a creare con chi invece potrà dedurre (soltanto) il tetto massimo, si potrebbe giustificare con l’obiettivo extra-fiscale dello sviluppo sostenibile e della protezione dell’ambiente. La misura di riferimento dei principali inquinanti atmosferici (PM10, O3, NO2) nell’aria. Nei Comuni in cui l’inquinamento, sulla base dei rilevamenti dell’aria, è superiore ad un valore soglia predeterminato, il contribuente ivi domiciliato potrebbe far valere al massimo 3'000 franchi o il costo dell’abbonamento Arcobaleno, viceversa nelle zone periferiche e di montagna, dove il livello di inquinamento è notoriamente più basso, il contribuente potrebbe dedurre illimitatamente i chilometri percorsi con la sua autovettura. Con le maggiori entrate fiscali, che dovrebbero raggiungere, per l’imposta cantonale, la decina di milioni di franchi, si potrebbe poi pensare a delle nuove misure di potenziamento dei mezzi pubblici.

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