L'autorità tutoria continua ad "ostacolare" l'autorità parentale congiunta ai padri!
L’articolo 298 cpv 1 CCS recita: " Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l’autorità parentale spetta alla madre.": alla madre convivente o single l’autorità parentale è attribuita (spetta) per definizione, per antonomasia, senza alcuna verifica dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFAM). L’articolo 297 cpv 1 CCS: "Durante il matrimonio i genitori esercitano insieme l’autorità parentale." : ai genitori coniugati l’autorità parentale congiunta è attribuita (spetta) per principio. L’articolo 298a cpv 1 CCS: "A richiesta congiunta dei genitori, l’autorità di protezione dei minori attribuisce loro l’autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento." Ai genitori conviventi, invece, in alcune delle 18 Commissioni tutorie regionali, l’autorità parentale congiunta - sebbene richiesta e voluta di comune accordo dai genitori - non è attribuita se non previa verifica dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni dell’idoneità dei genitori (del padre, visto che alla madre spetta di principio) ad esercitare l’autorità parentale congiuntamente.
Autorità parentale congiunta tra genitori conviventi: verifiche a go go.
Il nuovo caso che descriviamo oggi concerne una coppia di futuri genitori conviventi che a breve avrebbero avuto la gioia della genitorialità. Ma la Commissione tutoria regionale ci mette lo zampino e rompe le uova nel paniere della felicità dei due innamorati. Infatti, come la CTR 2 di Mendrisio (leggasi il nostro precedente articolo su itio.ch), pure la Commissione tutoria regionale 12 di Minusio attua un’analoga prassi, così descritta dalla medesima CTR :" Su richiesta di entrambi i genitori, l’Autorità tutoria può conferire l’autorità parentale congiunta, a condizione che sia compatibile con il bene del bambino (art. 298a cpv. 1 CCS). Per questa verifica la nostra Commissione tutoria conferisce un mandato all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di Locarno per una valutazione delle capacità genitoriali della coppia. Nel caso il suddetto Ufficio ritenga i genitori idonei, quest’ultimi dovranno sottoporci una convenzione per approvazione, per l’esercizio congiunto dell’autorità parentale... Ad ogni buon conto prima di procedere con quanto sopra, bisognerà attendere che il nascituro venga alla luce." E ancora: "Nel quadro giuridico attuale la CTR è legittimata a richiedere all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni un rapporto sull’idoneità dei genitori a esercitare congiuntamente l’autorità parentale…. Ne consegue che, nel caso di una richiesta volta a ottenere l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, non sono valutate le capacità genitoriali, bensì l’idoneità dei genitori ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti, per il bene del figlio…Ad ogni buon conto, ribadiamo che la CTR potrà adottare qualsiasi decisione o valutazione solo dopo la nascita."
Qualora l’autorità parentale venisse attribuita alla sola madre, oppure a genitori sposati, non è prevista nessuna verifica di idoneità ad esercitare l’autorità parentale risp. ad esercitare di comune accordo l’autorità parentale. Come mai? Il bene del figlio in questi due casi non è importante, non è da tutelare? Invece, il bene del figlio di genitori conviventi è a rischio? Non siamo qui dinanzi a decisioni del tutto arbitrarie da parte di "alcuni" membri di "talune" CTR? Non sta mica scritto nella Legge (CCS) che si debba verificare se i genitori conviventi abbiano o meno l’idoneità ad esercitare l’autorità parentale congiuntamente. Il concetto di "Compatibile col bene del figlio" viene utilizzato a libera discrezione degli operatori per motivare ogni loro azione e decisione: con questo concetto generico e non definito nella legge, l’Autorità giustifica tutto e il contrario di tutto. La scelta dipende solo dai 3 membri delle CTR, che decidono "à la carte"," di caso in caso, essendo ogni caso un caso a sé", tanto una verifica in più mica farà male, nevvero?! Meglio un accertamento in più che uno in meno…e allora giù a far verifiche e perizie a raffica, pagate coi soldi pubblici o dei genitori, per cui chi se ne importa! Ci chiediamo: perché non intervenire solo in un secondo tempo ed unicamente in caso di difficoltà manifeste dei genitori ad esercitare in comune l’autorità parentale congiunta? Se veramente è il bene del figlio che conta veramente, perché non verificare le capacità di esercitare l’autorità parentale di tutti i genitori, madri single, o genitori coniugati che siano, come pure dei nuovi partner dei genitori biologici separati? Perché questo accanimento contro la concessione dell’autorità parentale ai padri conviventi? Si palesa un minimo comune denominatore rispetto ai numerosissimi e crescenti casi di separazione e di divorzio: un genitore deve essere facilmente allontanabile ed escludibile dal progetto genitoriale. Il genitore allontanabile è per definizione e consolidata prassi giuridica il padre biologico, o da ritenersi tale, perché nessun test del DNA è in questi casi richiesto. Il padre è "scagionato" dal "reato di paternità" solamente a partire da 300 giorni dalla fine della relazione con la donna-madre. Mentre in tutte le altre situazioni penali una persona è "presunta innocente", per cui la sua colpevolezza è da dimostrare, invece qui il padre è "presunto padre", senza alcuna indagine, certezza o prova, anche se magari non lo è.
Per dovere di cronaca informiamo i lettori che la coppia di genitori del nostro esempio, felici ed innamorati, desiderosi di metter su famiglia in pace e tranquillità, hanno deciso infine di sposarsi…ottenendo l’autorità parentale congiunta d’ufficio senza verifiche d’idoneità né costi né malcontenti e, soprattutto, uscendo indenni dalle grinfie della Commissione tutoria regionale, grinfie che la CTR stava posando su di loro per "il solo bene" del nascituro!
Quale l’insegnamento? Quale il futuro?
Assurdo accertare che i membri delle CTR, invece di sostenere le coppie di neogenitori conviventi felici, le opprimono ed esasperano al punto da spingerle addirittura a…sposarsi per poter esercitare entrambi l’autorità parentale congiunta sul figlio! Rileviamo una volta di più lo scarso, per non dire nullo, livello di cultura giuridica sulla bigenitorialità: il minore non può e non deve perdere in una separazione uno dei due genitori! La bigenitorialità è un suo sacrosanto diritto! Quali gli insegnamenti? Nel limite del possibile, cittadini alla larga dalle Commissioni tutorie regionali! Maschi, ancor prima, alla larga dalla paternità oggi seriamente potenzialmente ridotta a mera paternità biologica!
Ci auguriamo, per il bene dei figli e dei cittadini ticinesi, che dalla votazione del 3 marzo prossimo sulla professionalizzazione delle CTR ci sarà qualche miglioramento, sebbene riteniamo che non siano né la percentuale del tempo di lavoro né le qualifiche professionali degli operatori delle commissioni tutorie (o meglio Autorità regionali di protezione, ARP) che cambieranno la mentalità o la cultura profondamente ancorata in questi operatori, bensì la direzione e la strategia degli interventi nelle famiglie che i politici e quindi la politica familiare federale e ticinese imporranno agli operatori e presidenti delle ARP: le famiglie vanno aiutate, sostenute o disgregate?
Ai politici rispondere e dare le linee guida. Al popolo votare per il cambiamento! I cittadini e i bambini ringraziano.
A coloro che leggono la lingua francese consigliamo caldamente, specialmente agli addetti ai lavori, il recente illuminante testo dell’avvocata ginevrina Anne Reiser "Au nom de l’enfant", ed. Favre (http://www.reiser-anne.ch/).
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