Cerca e trova immobili

SVIZZERA - TICINOAutorità parentale nel CCS

12.02.13 - 14:00
L'autorità tutoria continua ad "ostacolare" l'autorità paren­tale congiunta ai padri!
None
Autorità parentale nel CCS
L'autorità tutoria continua ad "ostacolare" l'autorità paren­tale congiunta ai padri!

L’articolo 298 cpv 1 CCS recita: " Se i genitori non sono uniti in matrimo­nio, l’autorità parentale spetta alla madre.": alla madre convivente o sin­gle l’autorità parentale è attribuita (spetta) per definizione, per antono­masia, senza alcuna verifica dell’Uf­ficio delle famiglie e dei minorenni (UFAM). L’articolo 297 cpv 1 CCS: "Durante il matrimonio i genitori esercitano insieme l’autorità paren­tale." : ai genitori coniugati l’autorità parentale congiunta è attribuita (spetta) per principio. L’articolo 298a cpv 1 CCS: "A richiesta congiunta dei genitori, l’autorità di protezione dei minori attribuisce loro l’autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento." Ai genitori conviventi, invece, in alcune delle 18 Commissioni tutorie regionali, l’au­torità parentale congiunta - sebbene richiesta e voluta di comune accordo dai genitori - non è attribuita se non previa verifica dell’Ufficio delle fa­miglie e dei minorenni dell’idoneità dei genitori (del padre, visto che alla madre spetta di principio) ad eserci­tare l’autorità parentale congiunta­mente.

Autorità parentale congiunta tra genitori conviventi: verifiche a go go.

Il nuovo caso che descriviamo oggi concerne una coppia di futuri genitori conviventi che a breve avrebbero avuto la gioia della genitorialità. Ma la Commissione tutoria regionale ci mette lo zampino e rompe le uova nel paniere della felicità dei due innamo­rati. Infatti, come la CTR 2 di Men­drisio (leggasi il nostro precedente articolo su itio.ch), pure la Commissione tutoria regionale 12 di Minusio attua un’ana­loga prassi, così descritta dalla mede­sima CTR :" Su richiesta di entrambi i genitori, l’Autorità tutoria può con­ferire l’autorità parentale congiunta, a condizione che sia compatibile con il bene del bambino (art. 298a cpv. 1 CCS). Per questa verifica la nostra Commissione tutoria conferisce un mandato all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di Locarno per una va­lutazione delle capacità genitoriali della coppia. Nel caso il suddetto Uf­ficio ritenga i genitori idonei, que­st’ultimi dovranno sottoporci una convenzione per approvazione, per l’esercizio congiunto dell’autorità pa­rentale... Ad ogni buon conto prima di procedere con quanto sopra, biso­gnerà attendere che il nascituro venga alla luce." E ancora: "Nel qua­dro giuridico attuale la CTR è legitti­mata a richiedere all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni un rapporto sull’idoneità dei genitori a esercitare congiuntamente l’autorità paren­tale…. Ne consegue che, nel caso di una richiesta volta a ottenere l’eser­cizio congiunto dell’autorità paren­tale, non sono valutate le capacità genitoriali, bensì l’idoneità dei geni­tori ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti, per il bene del figlio…Ad ogni buon conto, riba­diamo che la CTR potrà adottare qualsiasi decisione o valutazione solo dopo la nascita."

Qualora l’autorità parentale venisse attribuita alla sola madre, oppure a genitori sposati, non è prevista nes­suna verifica di idoneità ad esercitare l’autorità parentale risp. ad esercitare di comune accordo l’autorità paren­tale. Come mai? Il bene del figlio in questi due casi non è importante, non è da tutelare? Invece, il bene del figlio di genitori conviventi è a rischio? Non siamo qui dinanzi a decisioni del tutto arbitrarie da parte di "alcuni" membri di "talune" CTR? Non sta mica scritto nella Legge (CCS) che si debba verificare se i genitori convi­venti abbiano o meno l’idoneità ad esercitare l’autorità parentale con­giuntamente. Il concetto di "Compa­tibile col bene del figlio" viene utilizzato a libera discrezione degli operatori per motivare ogni loro azione e decisione: con questo con­cetto generico e non definito nella legge, l’Autorità giustifica tutto e il contrario di tutto. La scelta dipende solo dai 3 membri delle CTR, che de­cidono "à la carte"," di caso in caso, essendo ogni caso un caso a sé", tanto una verifica in più mica farà male, nevvero?! Meglio un accerta­mento in più che uno in meno…e al­lora giù a far verifiche e perizie a raffica, pagate coi soldi pubblici o dei genitori, per cui chi se ne importa! Ci chiediamo: perché non intervenire solo in un secondo tempo ed unica­mente in caso di difficoltà manifeste dei genitori ad esercitare in comune l’autorità parentale congiunta? Se ve­ramente è il bene del figlio che conta veramente, perché non verificare le capacità di esercitare l’autorità paren­tale di tutti i genitori, madri single, o genitori coniugati che siano, come pure dei nuovi partner dei genitori biologici separati? Perché questo ac­canimento contro la concessione dell’autorità parentale ai padri convi­venti? Si palesa un minimo comune denominatore rispetto ai numerosis­simi e crescenti casi di separazione e di divorzio: un genitore deve essere facilmente allontanabile ed escludi­bile dal progetto genitoriale. Il geni­tore allontanabile è per definizione e consolidata prassi giuridica il padre biologico, o da ritenersi tale, perché nessun test del DNA è in questi casi richiesto. Il padre è "scagionato" dal "reato di paternità" solamente a par­tire da 300 giorni dalla fine della re­lazione con la donna-madre. Mentre in tutte le altre situazioni penali una persona è "presunta innocente", per cui la sua colpevolezza è da dimo­strare, invece qui il padre è "pre­sunto padre", senza alcuna indagine, certezza o prova, anche se magari non lo è.

Per dovere di cronaca informiamo i lettori che la coppia di genitori del nostro esempio, felici ed innamo­rati, desiderosi di metter su famiglia in pace e tranquillità, hanno deciso in­fine di sposarsi…ottenendo l’auto­rità parentale congiunta d’ufficio senza verifiche d’idoneità né costi né malcontenti e, soprattutto, uscendo indenni dalle grinfie della Commissione tutoria regionale, grinfie che la CTR stava posando su di loro per "il solo bene" del nasci­turo!

Quale l’insegnamento? Quale il futuro?

Assurdo accertare che i membri delle CTR, in­vece di sostenere le coppie di neoge­nitori conviventi felici, le opprimono ed esasperano al punto da spingerle addirittura a…sposarsi per poter eser­citare entrambi l’autorità parentale congiunta sul figlio! Rileviamo una volta di più lo scarso, per non dire nullo, livello di cultura giuridica sulla bigenitorialità: il minore non può e non deve perdere in una separazione uno dei due genitori! La bigenitoria­lità è un suo sacrosanto diritto! Quali gli insegnamenti? Nel limite del pos­sibile, cittadini alla larga dalle Com­missioni tutorie regionali! Maschi, ancor prima, alla larga dalla paternità oggi seriamente potenzialmente ri­dotta a mera paternità biologica!

Ci auguriamo, per il bene dei figli e dei cittadini ticinesi, che dalla vota­zione del 3 marzo prossimo sulla pro­fessionalizzazione delle CTR ci sarà qualche miglioramento, sebbene rite­niamo che non siano né la percentuale del tempo di lavoro né le qualifiche professionali degli operatori delle commissioni tutorie (o meglio Auto­rità regionali di protezione, ARP) che cambieranno la mentalità o la cultura profondamente ancorata in questi operatori, bensì la direzione e la stra­tegia degli interventi nelle famiglie che i politici e quindi la politica fami­liare federale e ticinese imporranno agli operatori e presidenti delle ARP: le famiglie vanno aiutate, sostenute o disgregate?

Ai politici rispondere e dare le linee guida. Al popolo votare per il cambia­mento! I cittadini e i bambini ringra­ziano.

A coloro che leggono la lingua fran­cese consigliamo caldamente, spe­cialmente agli addetti ai lavori, il recente illuminante testo dell’avvo­cata ginevrina Anne Reiser "Au nom de l’enfant", ed. Favre (http://www.reiser-anne.ch/).

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
COMMENTI
 
NOTIZIE PIÙ LETTE