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L'OSPITEInasprire il diritto penale minorile!

13.09.11 - 09:21
di Luca Paltenghi
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Inasprire il diritto penale minorile!
di Luca Paltenghi

Morbio Inferiore: sette minorenni fermati per furto con scasso, danneggiamenti e vandalismi in una scuola media; Bellinzona: cinque ragazzi tra i 17 e i 18 anni denunciati al Ministero pubblico e alla Magistratura dei minorenni per ripetuti furti, furti d'uso, infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale e danneggiamenti; Bellinzona: cinque minorenni tra i 14 e i 17 anni fermati per aver circolato su un’auto rubata, per furti con scasso e violazione di domicilio, vie di fatto, minacce e danneggiamenti, oltre che per violazione della Legge federale sugli stupefacenti. Sono solo alcuni episodi accaduti nel corso dell’ultimo mese in Ticino che hanno coinvolto dei minorenni e che fanno parte di una costante tendenza in atto nel nostro Paese. Di poche settimane anteriore a questi fatti, ricordiamo il grave crimine di Via Daro a Bellinzona in cui un minorenne ha ucciso il proprio patrigno.

Certamente la legislazione penale svizzera non funge da deterrente nell’ambito della criminalità minorile. Ad esempio, un quattordicenne colpevole di aggressione può venire condannato a soli dieci giorni di “prestazione personale” in favore d’istituzioni sociali, opere d’interesse pubblico, persone bisognose d’assistenza o del danneggiato stesso. Dieci giorni di lavoro d’interesse pubblico sono il massimo consentito dall’art. 23 della Legge federale sul diritto penale minorile per chi non ha ancora compiuto i 15 anni (LDPMin). Spesso, inoltre, quale prima pena (sic!) il minorenne riceve unicamente un ammonimento che consiste in “una disapprovazione formale dell’atto commesso” (art. 22 LDPMin).
Vanno quindi proposti diversi inasprimenti legislativi, senza per questo andare a minare il sistema di rieducazione previsto dalla legge, basilare quando l’autore di un reato è minorenne.

Innanzitutto, per essere veramente rieducativo, il lavoro d’interesse pubblico deve durare fino a tre mesi indipendentemente dall’età del minorenne. La situazione attuale dà unicamente l’illusione di condannare il giovane ad una pena, ma non gli fa capire la gravità del reato commesso, né l’impegno e il sacrificio necessari per operare in istituti sociali o strutture simili.
Inoltre, occorre abbassare a 14 anni il limite stabilito per la privazione della libertà di un minorenne, attualmente fissato a 15 anni (art. 25 LDPMin). Occorre poi modificare l’art. 9 del Codice penale e gli art. 1 e 3 della LDPMin in modo da permettere ai giudici di poter far capo al diritto penale degli adulti in caso di reati gravi, quali ad esempio lo stupro, le lesioni corporali gravi o l’omicidio, commessi da giovani che hanno compiuto i 16 anni.

È fondamentale che i giovani delinquenti vengano individuati e puniti precocemente, quando ancora vi è la possibilità di recuperarli e reinserirli nella società, piuttosto che condannarli a pene miti, lasciandoli liberi di percorrere la loro strada deviata e punirli seriamente solo quando ormai sono dei criminali incalliti. I giovani criminali, a maggior ragione se recidivi, vanno collocati presso istituti chiusi situati fuori cantone, in modo che oltre ad espiare la pena, essi possano anche essere confrontati con una realtà linguistica e culturale differente.


Riassumendo, occorre quindi porre fine al buonismo di cui è intrisa la nostra legislazione penale che impedisce di punire severamente i giovani autori di reati, permettendogli di continuare sulla strada criminosa intrapresa. L’UDC si batte per un inasprimento della Legge sul diritto penale minorile, oltre che per l’inasprimento del Codice penale, anch’esso poco efficace e di cui parleremo in futuro. Ricordiamocelo il prossimo 23 ottobre.

Luca Paltenghi
Segretario generale
Giovani UDC Svizzera
Candidato UDC Ticino al Consiglio nazionale
 

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