Cerca e trova immobili

PROCESSO TAMAGNIMarcellini: "Nella peggiore delle ipotesi 18 mesi con la condizionale"

23.01.09 - 17:43
None
Marcellini: "Nella peggiore delle ipotesi 18 mesi con la condizionale"

LOCARNO - "Non condivido il giudizio della pubblica accusa sul comportamento in qualche modo reticente di cui è stato accusato Ivan Jurkic" afferma dopo la seconda pausa l'avv. Marcellini il quale afferma che alcuni elementi hanno assunto una rilevanza solo a mesi di distanza dai fatti. "Non c'era la necessità di concordare una linea di difesa che puntasse sulla legittima difesa - dice l'avvocato Marcellini riferendosi a quanto affermato ieri dalla procuratrice pubblica - perché si tratta di un comportamento comune a tutte le persone coinvolte in fatti analoghi". Una dietrologia che non piace al difensore dell'imputato che afferma "secondo me il fatto di dire nei primi verbali che è comunque stato colpito ripetutamente un giovane che già barcollava e che poi è stato colpito a calci mentre stava a terra è già di per se un elemento forte. Accusarlo di non essere trasparente mi sembra eccessivo. Concordo nel dire che sarebbe stato meglio andasse a costituirsi.


La commisurazione della pena

Ultimo tema trattato nell'arringa di Marcellini è la commisurazione della pena. "Se si opta per la mia richiesta, l'accusa di rissa, la pena massima è di 3 anni ma mi voglio misurare alla pena di aggressione proposta dalla pp, ossia i 3/5 del massimo di 5 anni nel caso appunto di aggressione. Questo non corrisponde minimamente ai criteri di fissazione della pena. L'elemento della morte di una persona è già insito nel reato di aggressione. Un aspetto basilare da considerare è che essendo delle condizioni di procedibilità del reato sia la morte che le lesioni gravi il fatto che la persona sia morta o la gravità delle lesioni non possono essere tenute in considerazione per la fissazione della pena. Un elemento basilare che dobbiamo tenere presente. La richiesta dei 3/5 del massimo è evidentemente il fatto che Damiano Tamagni sia morto ma questo non è un criterio, Non lo dico io ma la lo dice la dottrina. A questo punto il criterio di fissazione è la caratteristica dell'aggressione come la situazione personale dell'aggressore. L'aggressione implica che sia di una o più persone contro una sola vittima. L'aggressione viene considerata come una spedizione punitiva, chiaramente premeditata. Queste sono considerate, oggettivamente, delle situazioni molto più gravi di quella che ci troviamo a giudicare. Ci troviamo quindi in una fascia tra le meno gravi della casistica. Ivan aveva 19 anni al momento dei fatti e nonostante non vi sia più l'attenuante la dottrina ritiene che vada comunque considerata. L'assenza totale di precedenti, il fatto che ci sia di per se una coerenza del ruolo di Ivan Jurkic rispetto questo fatto e rispetto gli altri imputati nel prima, nel durante e nel dopo".
 
Prima della rissa Ivan viene dipinto diversamente dagli altri due imputati, anche durante la rissa Ivan ha un ruolo differente. Differenze che si notano anche nell'ultima fase, chi lo ha visto lo descrive preoccupato e, spiace dirlo, Ivan non continua la serata al carnevale di Bellinzona".

La richiesta di Marcellini

In conclusione l'avvocato Marcellini chiede che venga considerata la "rissa per dolo eventuale e, in via subordinata, l'ipotesi di aggressione per dolo eventuale per la fase 1, ossia mentre Damiano si trovava ancora in piedi. In ogni caso anche nell'ipotesi in cui vengano accolte le mie richieste ritengo adeguata una pena non superiore al carcere preventivo. Nel caso venisse accettata l'ipotesi contenuta nell'atto d'accusa di una aggressione per dolo diretto, riterrei giustificata una pena leggermente superiore, ma non superiore ai 18 mesi. In ogni caso la pesa dovrà essere posta a beneficio di una condizionale non essendoci francamente alcun motivo per negarla.
 
 

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
NOTIZIE PIÙ LETTE